Estinzione del processo esecutivo. Impugnazione. Tribunale di Cagliari Sent. 2542/2012 05/10/12

Con la sentenza n. 2542/2012 del 05/10/2012 il Tribunale di Cagliari ha deciso, dichiarandolo inammissibile, il reclamo proposto dal creditore avverso il provvedimento con cui il G. E., rilevata “..l’invalidita’ quale cambiale dell’atto posto a fondamento del precetto per cui è causa” , ha rigettato l’istanza di assegnazione e dichiarato l’estinzione del procedimento esecutivo, dal medesimo promosso, con la forma del pignoramento presso terzi.

Richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 1 aprile 2004 n. 6391) il Tribunale ha così motivato l’inammissibilita’ del reclamo:
“…Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo, come nel caso in esame, per cause diverse da quelle tipiche (e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo esecutivo ex art. 629 cpc, dall’inattivita’ delle parti ex art. 630 cpc, dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cpc, dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilita’ dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, e’ impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art.630 cpc , che è il rimedio per la dichiarazione di estinzione tipica”.

Orbene, il difensore, prima di dispiegare impugnazione, dovra’ in particolare analizzare se il contenuto del provvedimento di estinzione ritenuto illegittimo sia “tipico” o “atipico” e così, a seconda dei casi, optare per il rimedio del reclamo o dell’opposizione agli atti esecutivi.
(Avv. Giuseppe Di Marco)
Tribunale di Cagliari Sent. 2542/2012 del 05/10/12

Movimento Forense, anche a Cagliari. Costituita la Sezione Territoriale

L’ufficio di Presidenza Nazionale di Movimento Forense in data 27/11/2012 ha approvato la costituzione della Sezione Territoriale di Cagliari.

L’associazione, già presente a Roma, Milano, Brescia, Padova, Pesaro, Cesena, Velletri, Napoli, Salerno e Rovigo, sbarca quindi nel Capoluogo Sardo.

Il direttivo di Sezione è composto dall’avvocato Giuseppe Di Marco (Presidente di Sezione), dall’avvocato Roberto Solinas (Vice-Presidente di Sezione) e dall’avvocato Francesca Pinna (Tesoriere di Sezione).

Di seguito son riportate le finalità statutarie cui si ispira il Movimento Forense:

“Il Movimento Forense è un’associazione libera, senza scopi di lucro, apolitica ed apartitica che si ispira ai valori della Convenzione internazionale per i diritti dell’uomo e alla Costituzione Italiana per promuovere la funzione costituzionale della Giustizia e dell’avvocatura in tutte le loro estrinsecazioni istituzionali, sociali e professionali.

“Il Movimento Forense s’ispira alle regole costituzionali finalizzate a garantire ai cittadini il diritto di difesa in tutte le sue possibili estrinsecazioni. A tal fine il Movimento Forense crede nella terzietà della magistratura, nell’indipendenza dell’avvocatura, in una legislazione chiara ed equa per tutti.
Allo scopo di garantire l’effettività del diritto e l’accesso alla Giustizia, il Movimento Forense ritiene indispensabile l’efficienza del sistema giudiziario sia negli aspetti amministrativi che in quelli processuali, esecutivi e penitenziari, ferma restando la centralità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali.

I valori cui si deve ispirare la politica giudiziaria si fondano su:
a) la certezza del diritto in tutte le sue estrinsecazioni; il cittadino deve poter contare su un sistema legale comprensibile, leale e non farraginoso.
b) un giusto processo; accusa e difesa devono avere pari diritti e doveri innanzi ad un giudice terzo.
c) la rapidità dell’accesso alla giustizia: il processo e la fase esecutiva devono essere rapidi e garantire l’effettività dei diritti.
d) la funzione sociale dell’amministrazione della Giustizia: il processo non può avere costi sproporzionati per i cittadini tali da inibire o scoraggiare l’accesso all’esercizio dei diritti, e deve poter risolvere realmente situazioni meritevoli di tutela.

Il Movimento Forense promuove la centralità del ruolo dell’Avvocato, come attuatore dei diritti dei cittadini ed interfaccia tra questi e la Giustizia. Difende il valore della libertà, dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Avvocato, affinché possa farsi interprete e garante del diritto di ogni cittadino di agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in base ai criteri costituzionali ed ai valori di politica giudiziaria.

Il Movimento Forense promuove il rispetto dei principi etici fissati nel codice deontologico dell’Avvocato, come strumento fondamentale per ottenere il rispetto delle regole, per mantenere la dignità della funzione e per garantire la correttezza dei rapporti tra i professionisti e tra questi ed i cittadini.

Il Movimento Forense promuove la figura dell’Avvocato come strumento per l’esercizio dei diritti e come interprete di un’indispensabile funzione sociale, e non come mero imprenditore, commerciante di diritti o prodotto di consumo.

La qualità del servizio professionale assurge ad elemento imprescindibile per l’esercizio dell’alta funzione cui è chiamato l’Avvocato, e quindi la sua formazione e preparazione sono irrinunciabile patrimonio e costante obiettivo da perseguire per tutta la carriera.

Ogni Avvocato ha il dovere di contribuire alla formazione di Praticanti e di giovani Avvocati per assicurare la crescita professionale, il trasferimento dell’esperienza, l’insegnamento dei valori, l’acquisizione della dignità professionale e il mantenimento del decoro dell’Avvocato.
A tal fine, è precipuo dovere di ogni Avvocato nei confronti del giovane Collega, contribuire all’insegnamento dell’uso degli strumenti necessari allo svolgimento della professione, nel rispetto della deontologia: le tecniche di redazione degli atti, la capacità di ascolto del cliente, la sintesi tra fatto e diritto, il giusto comportamento con gli altri colleghi ed i clienti, i rapporti con gli uffici giudiziari ed il personale di cancelleria, i rapporti di comune rispetto tra Autorità Giudiziaria e Avvocato.

Il Movimento Forense contribuisce alla crescita professionale dell’Avvocato organizzando eventi di formazione, momenti di confronto scientifico e di politica forense, nonché curando pubblicazioni periodiche o occasionali di carattere informativo o divulgativo.

Il Movimento Forense contribuisce a difendere l’immagine dell’Avvocatura, alla luce dei valori sopra riportati, nel rispetto delle regole costituzionali, giuridiche e deontologiche, nell’interesse primario del cittadino, anche mediante un’attiva presenza del mondo dell’avvocatura sui social network e sugli strumenti di comunicazione di massa. Inoltre, il Movimento Forense raccoglie dai medesimi canali le istanze provenienti dalla società civile e dall’Avvocatura, le idee, le critiche, le disfunzioni del sistema Giustizia, al fine di contribuire al dibattito nazionale ed al miglioramento complessivo del sistema Giustizia.
Il Movimento Forense promuove iniziative, culturali, sportive, sindacali e di solidarietà, per sostenere la crescita umana e culturale dell’Avvocato come persona e come professionista. Inoltre, promuove ogni iniziativa atta a favorire, in caso di malattia o necessità, supporto alle famiglie degli avvocati, ai giovani avvocati alle donne avvocato, agli avvocati anziani.”

Contatti:
Sito MF Nazionale
http://www.movimentoforense.it/

Sezione di Cagliari:
per info:
movimentoforensecagliari@yahoo.it

Patrocinio a spese dello Stato: requisiti reddituali per l’ammissione

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.369,42 (23/07/14)

Se l’interessato convive con il coniuge e con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, salvo che la controversia riguardi diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ai fini della determinazione del reddito di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, si computano tutti i redditi dei conviventi del nucleo familiare anche in assenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra loro (così la Cassazione penale, sez. IV, nella sentenza del 20 settembre, depositata il 13 novembre 2012, n. 44121, ha esteso il concetto di “famiglia” e di “nucleo familiare” indicato dalla normativa).

Si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle presone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ai sensi dell’art. 76 comma 4 bis del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art.li 416 bis del c.p.. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.01.1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74 comma 1 del testo unico di cui al D.P.R. 09.10.1990 n, 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis, ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.