Il nuovo pignoramento presso terzi: formula

Il decreto Legge 10 settembre 2014 n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha modificato l’art. 543 del codice di procedura civile, concernente il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Ecco uno schema per la redazione dell’atto di pignoramento presso terzi (segnatamente, presso il datore di lavoro del debitore), elaborato alla luce dell’anzidetta modifica, entrata in vigore lo scorso 11 dicembre (per procedimenti esecutivi introdotti a partire da tale data):

TRIBUNALE ORDINARIO DI ______________
Atto di pignoramento presso terzi

____________________, P.IVA: ____________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ________________, corrente in _________________, e quivi elettivamente domiciliata alla _________,_____, presso lo studio dell’Avv. _____________, C.F.: __________________, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti in data ______________, rogito Notaio ___________, rep. N._________________ che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n°___________________ e quelle a mezzo posta elettronica certificata all’ indirizzo_____________________
Si da atto che il valore del presente procedimento è pari ad € ________________.

Premesso che

– in data ____________________, l’esponente, in forza di ______________, n.___________ del ____________________, ha inutilmente precettato la Sig.ra _______________ (CF: __________________), a pagare la somma di Euro __________ , oltre gli interessi fino al saldo, le spese a margine del precetto e le successive occorrende;
– dopo la notifica del precetto l’intimata non ha versato alcuna somma;
– la Sig.ra __________________ attualmente presta attività lavorativa subordinata retribuita alle dipendenze di ____________________(C.F._________________),via _____________, ____________ (__);
– l’istante intende realizzare il proprio credito procedendo a pignoramento di un quinto della retribuzione e del TFR e/o di qualsiasi altra somma dovuta, a qualsiasi titolo a __________________ da _________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via ________________, ____, (___), sino alla concorrenza del credito suddetto, oltre le spese di procedura.
TUTTO CIO’ PREMESSO

CITA
__________________ (CF: ___________________) residente in ____________, via ______________, ___, a comparire avanti il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di ____________, all’udienza che Egli terrà il giorno ___________________ e

INVITA

il terzo pignorato, ______________________ in persona del legale rappresentante pro tempore, a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 (dieci) giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata (________________________), con avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione nelle forme predette, la stessa dovrà essere resa dal terzo in udienza e che quando il terzo pignorato non compare o, sebbene, comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose appartenenti al debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Si invita la Sig.ra ____________________ (CF: ____________________), ai sensi del 2° comma dell’ art. 492 c.p.c., ad effettuare, presso la Cancelleria del Giudice dell’ esecuzione, la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’ esecuzione, con l’ avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lei dirette, saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.
Si informa inoltre la debitrice che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può richiedere che le cose e/o i crediti pignorati siano sostituiti con una somma di denaro pari all’importo dovuto dal creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese successive, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotto i versamenti effettuati, di cui deve essere data la prova documentale.
______________, ______________
Avv. _____________________

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di ________________, a richiesta dell’Avv. __________________, visto il titolo esecutivo, visto il precetto notificato in data ________________ alla Sig.ra _______________

HO PIGNORATO

In virtù del suddetto titolo esecutivo, nella misura di legge lo stipendio, il TFR e qualsiasi altra somma dovuta, a qualsiasi titolo, a ________________ da __________________, fino alla concorrenza del credito (sopra specificato) oltre le spese del procedimento esecutivo e così per un totale di Euro ________________.
A tal fine ho fatto ingiunzione a _________________ (CF: ___________________) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre, alla garanzia del prefato credito della creditrice, le somme così assoggettate ad espropriazione, ed al terzo_______________________. in persona del legale rappresentante, di non disporre delle stesse senza l’ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge.

In pari tempo ho notificato quanto sovraesteso al terzo
_________________________ ,via______________, _____________;

e alla debitrice .
____________________ via _______________,__________________

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L’alea della causa

“Tutto dipende dal giudice in cui ci si imbatte; l’alea della causa è spesso in questo contrasto: tra il giudice logico ed il giudice sensibile, tra il giudice consequenziario ed il giudice precursore; tra il giudice che per non commettere un’ingiustizia è disposto a ribellarsi alla tirannia della giurisprudenza ed il giudice che per salvare la giurisprudenza è disposto a lasciar triturare negli inesorabili ingranaggi della sua logica un uomo vivo”
P. Calamandrei
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L’atto giudiziario telematico trasmesso in forma non corretta: due orientamenti

Sembrava ormai un principio pacifico quello della “unicità dello standard” fissato dal Ministero della Giustizia (che, prima, con decreto del 21/02/2011, ha introdotto le regole tecniche del processo telematico, e poi le specifiche tecniche contenute nel decreto del 18/07/2011), in tema di composizione degli atti giudiziari del processo civile telematico.

L’unico formato previsto per gli atti giudiziari (atti principali) è, infatti, il PDF, privo di elementi attivi ed ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di “copia e incolla”, che non derivi, perciò, dalla scansione di un documento cartaceo.

Principio, di recente, confermato pure dal Tribunale di Roma secondo cui il formato previsto dagli anzidetti regolamenti (che costituirebbero “…integrazione della normativa primaria…”) sarebbe vincolante e idoneo ad imporre una forma determinata nell’ambito del più generale principio codicistico “della libertà delle forme” (art. 121 c.p.c.).

Senonché, alcuni giorni fa, il nuovo Protocollo sul Processo civile telematico del Tribunale di Napoli ha introdotto una particolare previsione destinata ad alimentare prevedibili discussioni sull’argomento.

Ove l’atto non sia corretto, si legge nell’anzidetto Protocollo, il magistrato procedente valuterà (in via residuale) se, compatibilmente con le peculiarità del rito, sia possibile invitare l’utente abilitato esterno a rinnovare l’invio telematico nelle forme previste dalle regole tecniche.

In questo caso sembrerebbe, addirittura, prevalere l’aspetto sostanziale rispetto a quello formale, essendo rimessa alla discrezionalità del Giudice la valutazione sulla salvezza di un atto compiuto e trasmesso senza il rispetto delle forme stabilite.

Capire come andrà a finire non è facile. È comunque certo che anche questi dati contraddittori finiranno per accrescere il disorientamento degli operatori.