Non tutti ancora conoscono il procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, introdotto con il Regolamento (CE) 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio al fine di eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili e la compatibilità delle norme di procedura civile tra gli Stati membri.
Tale procedimento si applica esclusivamente alle cause aventi carattere trasfrontaliero (almeno una delle parti deve avere domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale adito) e aventi modesta entità (valore non superiore ad euro 2.000,00 euro).
Sono ovviamente escluse, tra le altre (v.si art. 2 del Regolamento), quelle concernenti lo stato e la capacità delle persone, rapporti di famiglia e rapporti di lavoro.
Il procedimento è molto snello e si svolge principalmente attraverso uno scambio di atti scritti.
L’attore introduce il procedimento compilando un modulo di domanda standard e presentandolo, direttamente oppure tramite il servizio postale o con altri mezzi di comunicazione, all’organo giurisdizionale competente ai sensi del Regolamento (CE) 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La comparizione delle parti è solo eventuale, essendo prevista solo se il giudicante la ritiene necessaria ovvero se vi sia richiesta di almeno una delle parti. Il procedimento si definisce con una sentenza che è immediatamente esecutiva in ogni Stato membro. La stessa è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa.

