Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Non tutti ancora conoscono il procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, introdotto con il Regolamento (CE) 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio al fine di eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili e la compatibilità delle norme di procedura civile tra gli Stati membri.

Tale procedimento si applica esclusivamente alle cause aventi carattere trasfrontaliero (almeno una delle parti deve avere domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale adito) e aventi modesta entità (valore non superiore ad euro 2.000,00 euro).

Sono ovviamente escluse, tra le altre (v.si art. 2 del Regolamento), quelle concernenti lo stato e la capacità delle persone, rapporti di famiglia e rapporti di lavoro.

Il procedimento è molto snello e si svolge principalmente attraverso uno scambio di atti scritti.
L’attore introduce il procedimento compilando un modulo di domanda standard e presentandolo, direttamente oppure tramite il servizio postale o con altri mezzi di comunicazione, all’organo giurisdizionale competente ai sensi del Regolamento (CE) 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La comparizione delle parti è solo eventuale, essendo prevista solo se il giudicante la ritiene necessaria ovvero se vi sia richiesta di almeno una delle parti. Il procedimento si definisce con una sentenza che è immediatamente esecutiva in ogni Stato membro. La stessa è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa.

Evasione fiscale. Necessità del dolo per la configurazione del reato

Il contribuente è punibile per evasione fiscale solo se sussiste il dolo nel superamento delle soglie di punibilità sancite dal D.lgs. n. 74 del 2000.

Le soglie di punibilità hanno infatti natura di elementi costitutivi del reato ma l’accusa è destinata a cadere in caso di buona fede del contribuente, su cui grava comunque l’onere di dimostrare, mediante precisi elementi, di non aver avuto coscienza né volontà di varcare il limite stesso.

Più specifici chiarimenti sul punto potranno ricavarsi dall’esame della recente sentenza della Corte di Cassazione, III sezione penale, n. 42868 del 18.10.2013, con la quale è stato confermato l’indirizzo precedentemente espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 37424/2013.

(Fonte: ItaliaOggi, n. 248 del 19/10/2013)

Ordinanza di assegnazione somme pignorate o cose dovute dal terzo. Impugnazione

La dottrina è concorde nel ritenere che l’ordinanza di assegnazione che definisce una procedura espropriativa deve qualificarsi come un atto esecutivo, contro il quale l’unico rimedio esperibile è l’impugnazione ex art. 617 c.p.c.

 

Non è invece ammessa l’opposizione all’esecuzione, proprio perché con l’assegnazione la procedura esecutiva si esaurisce e non residua alcuno spazio per contestarne la legittimità (Pappalardo A. , “Il pignoramento presso terzi, procedimento e questioni controverse”, in rivista esecuzione forzata 2002, 77; Demarchi, “ La nuova esecuzione forzata” , Zanichelli, 2009 ed altri).

 

Sul punto anche  l’opinione della giurisprudenza è conforme. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, e quindi essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono alla stessa, come nel caso in cui si assuma che la somma da assegnare non è stata correttamente determinata (Cass.,16 Maggio 2006, n° 11360). Sempre allo strumento di cui all’art. 617 c.p.c si deve ricorrere qualora, contestandosi il carattere positivo della dichiarazione del terzo, si alleghi che quest’ultimo era in realtà negativo e che dunque mancava il presupposto per l’assegnazione (Cass. 16 Maggio 2005 n° 10180, in Riv.esec. forz. 2005, 704 – Cass. Civ. sez. IV, 17.01.2012, N°615).