L’atto giudiziario telematico trasmesso in forma non corretta: due orientamenti

Sembrava ormai un principio pacifico quello della “unicità dello standard” fissato dal Ministero della Giustizia (che, prima, con decreto del 21/02/2011, ha introdotto le regole tecniche del processo telematico, e poi le specifiche tecniche contenute nel decreto del 18/07/2011), in tema di composizione degli atti giudiziari del processo civile telematico.

L’unico formato previsto per gli atti giudiziari (atti principali) è, infatti, il PDF, privo di elementi attivi ed ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di “copia e incolla”, che non derivi, perciò, dalla scansione di un documento cartaceo.

Principio, di recente, confermato pure dal Tribunale di Roma secondo cui il formato previsto dagli anzidetti regolamenti (che costituirebbero “…integrazione della normativa primaria…”) sarebbe vincolante e idoneo ad imporre una forma determinata nell’ambito del più generale principio codicistico “della libertà delle forme” (art. 121 c.p.c.).

Senonché, alcuni giorni fa, il nuovo Protocollo sul Processo civile telematico del Tribunale di Napoli ha introdotto una particolare previsione destinata ad alimentare prevedibili discussioni sull’argomento.

Ove l’atto non sia corretto, si legge nell’anzidetto Protocollo, il magistrato procedente valuterà (in via residuale) se, compatibilmente con le peculiarità del rito, sia possibile invitare l’utente abilitato esterno a rinnovare l’invio telematico nelle forme previste dalle regole tecniche.

In questo caso sembrerebbe, addirittura, prevalere l’aspetto sostanziale rispetto a quello formale, essendo rimessa alla discrezionalità del Giudice la valutazione sulla salvezza di un atto compiuto e trasmesso senza il rispetto delle forme stabilite.

Capire come andrà a finire non è facile. È comunque certo che anche questi dati contraddittori finiranno per accrescere il disorientamento degli operatori.

La sottoscrizione digitale di un file pdf con Aruba Sign (video)

Un brevissimo video per rappresentare l’operazione di sottoscrizione digitale di un file PDF.

Il file che si otterrà al termine della procedura sarà nomefile.pdf.p7m .

Per procedere alla sottoscrizione è, comunque, necessario disporre di un kit di firma digitale emesso da Aruba Pec, previamente installato, nonché del software “ArubaSign” disponibile in tutte le versioni (Windows, Linus e Mac).

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Non tutti ancora conoscono il procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, introdotto con il Regolamento (CE) 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio al fine di eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili e la compatibilità delle norme di procedura civile tra gli Stati membri.

Tale procedimento si applica esclusivamente alle cause aventi carattere trasfrontaliero (almeno una delle parti deve avere domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale adito) e aventi modesta entità (valore non superiore ad euro 2.000,00 euro).

Sono ovviamente escluse, tra le altre (v.si art. 2 del Regolamento), quelle concernenti lo stato e la capacità delle persone, rapporti di famiglia e rapporti di lavoro.

Il procedimento è molto snello e si svolge principalmente attraverso uno scambio di atti scritti.
L’attore introduce il procedimento compilando un modulo di domanda standard e presentandolo, direttamente oppure tramite il servizio postale o con altri mezzi di comunicazione, all’organo giurisdizionale competente ai sensi del Regolamento (CE) 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La comparizione delle parti è solo eventuale, essendo prevista solo se il giudicante la ritiene necessaria ovvero se vi sia richiesta di almeno una delle parti. Il procedimento si definisce con una sentenza che è immediatamente esecutiva in ogni Stato membro. La stessa è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa.