I pannelli di vetrocemento non possono considerarsi luci in senso tecnico

“Non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall’art. 901 c.c., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l’ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso (in applicazione del suesposto principio si è ritenuto costituisca luce in senso tecnico l’apertura munita di telaio e di vetro opaco dello spessore di circa 5 centimetri).”

(Cass. Civ. 28/11/1984, n. 6192)

Strumenti di osservazione e ripresa a distanza. Reato di interferenze illecite nella vita privata(art. 615 bis c.p.) Corte di Appello di Cagliari sent. 1550/2012

“[…]Le fotografie scattate dagli investigatori della società incaricata dall’imputato di verificare la convivenza tra la moglie separata ed il nuovo compagno e la dettagliata relazione giornaliera dell’attività di osservazione svolta nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo (dotata di finestre che si affacciano sulla pubblica strada) documentano esclusivamente momenti della vita privata della coppia che potevano essere osservati da chiunque perché avvenuti in luogo pubblico o esposti al pubblico.

Il fatto che da tali fotografie e dalla visione ad occhio nudo effettuata dalla pubblica via (ovvero da un immobile antistante) si potessero percepire i dettagli dell’abitazione della persona offesa e anche alcuni movimenti dei soggetti che si trovavano al suo interno non muta i termini del problema.

Infatti è esperienza quotidiana che attraverso le finestre delle abitazioni, soprattutto se spalancate come nelle foto in atti ovvero, alla sera, grazie all’accensione delle luci interne, un qualsiasi soggetto che si trovi sulla pubblica via o in una abitazione dirimpetto può cogliere, anche involontariamente, aspetti della vita privata altrui.

Né pare significativo, al fine di qualificare come indebite le osservazioni commissionate […] il fatto che gli addetti al controllo abbiano segnalato nella relazione anche movimenti della coppia, certamente di natura riservatissima, come lo stazionamento in bagno o nella camera da letto: si evince infatti dalla relazione che si trattò semplicemente di elementari deduzioni connesse alla circostanza di avere colto dall’esterno, alla sera, l’accensione o lo spegnimento di luci in quelle stanze, fenomeno anch’esso notoriamente percepibile da chiunque […].

Così pure l’avere indicato la presenza della coppia in casa in certi momenti è l’ovvio frutto della constatazione del loro rientro dall’esterno e non certo l’esito di invasive e illecite intromissioni nella vita privata […].

L’imputato deve pertanto essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste […]”

Con tale motivazione la Corte di Appello di Cagliari, seconda sezione penale (sentenza n. 1550 del 28/11/2012) ha riformato la sentenza di condanna resa in primo grado, con cui si era ritenuta la medesima attività di investigazione (svolta, su incarico dell’imputato, da una società di investigazione debitamente autorizzata dalla competente Autorità amministrativa ad operare sul mercato, e successivamente prodotta nel giudizio civile di separazione) non rispettosa del diritto alla riservatezza della coppia.

La sentenza del giudice d’appello si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata, secondo cui ” il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista di estranei” (Cass. Sez. 5, sent. 21/10/2008 n. 44156; Sez. 6, sent. 1/10/2008 n. 40577; Sez. 5, sent. 18/04/2011 n. 25453).

Cartelle ed esecuzioni esattoriali. Legge di stabilità 2013. Nuovo rimedio a tutela del contribuente

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto un nuovo rimedio a tutela del contribuente che, dal 1° gennaio di quest’anno, riceva la notifica di un cartella esattoriale anomala o, comunque, di un qualsiasi altro atto esattoriale (cautelare o esecutivo) illegittimo, da parte del concessionario della riscossione.

In sintesi:

In detta ipotesi, entro 90 giorni dal ricevimento dell’atto, il contribuente, può comunicare (anche con modalità telematica) al concessionario stesso, documentandolo, il motivo della illegittimità dell’atto;

L’agente della riscossione, entro dieci giorni dal ricevimento, sospende ogni iniziativa e trasmette la dichiarazione del contribuente all’ente creditore affinchè svolga le opportune verifiche ed adotti le conseguenti determinazioni (sospensione, sgravio, conferma della pretesa);

Se dovesse, tuttavia, spirare inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, la partita è annullata di diritto e quest’ultima e’ considerata, automaticamente, discaricata dei relativi ruoli.

Si verificherà in questo caso un’ipotesi di silenzio/assenso.

Di seguito si riportano i commi da 537 a 544, di cui all’art. 1 della Legge Finanziaria 2013, che disciplinano il nuovo istituto (aggiornati al 01/02/2013, http://normattiva.it/ ).

Art. 1, commi 537-544 L. 24/12/2013

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti e le societa’ incaricate per la riscossione dei
tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,
sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del
primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura
cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dichiarazione anche con modalita’ telematiche, con la quale venga
documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o
l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e’ reso
esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente
creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita’ del credito
sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente
creditore e’ tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,
provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al
concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di
sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
dell’inidoneita’ di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al
concessionario della riscossione per la ripresa dell’attivita’ di
recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della
comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei
conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,
trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data
di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto e quest’ultimo e’ considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.
541. Ferma restando la responsabilita’ penale, nel caso in cui il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli
enti creditori il massimo supporto per l’automazione delle fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano
anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della
riscossione prima della data di entrata in vigore della presente
legge. L’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli
adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e’ considerato automaticamente discaricato dei relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
dell’ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille
euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui
l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita’ della documentazione ai sensi del comma 539, non si
procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una
comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.