Filtro in appello civile: ragionevole probabilità di accoglimento

Al fine di porre rimedio all’eccessiva durata dei procedimenti civili, di cui l’appello rappresenta una importante fase, nonché di ridurre l’elevato numero di affari in trattazione presso le Corti d’Appello, è stato di recente introdotto, con il d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, un meccanismo volto, almeno nelle intenzioni del legislatore, a selezionare le impugnazioni, mediante l’esclusione di quelle che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte (cfr art. 348 bis cpc), che non saranno quindi trattate nel merito bensì dichiarate inammissibili.

Il non chiaro criterio di giudizio, che deve essere adottato per decidere se l’impugnazione abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, ha dato luogo ad un vivace dibattito tra gli interpreti.
I più scettici hanno perfidamente rilevato che la generica disposizione finisce per attribuire alle Corti distrettuali il potere di creare le regole del processo, in violazione della riserva di legge a cui lo stesso è assoggettato (ex art. 111 Cost). Alcuni hanno poi sottolineato che le variabili oggettive e soggettive, coinvolte nel processo, sarebbero incompatibili con una valutazione prognostica di mera probabilità. Infine, altri ancora si son sforzati di cercare una soluzione nel vigente sistema processuale, individuandola nel fumus boni iuris in tema di misure cautelari, rafforzato, in questo caso, dal dato “probabilistico” che dovrebbe ricollegarsi, a seconda delle interpretazioni, alla probabilità giurisprudenziale (che avrebbe come riferimento la percentuale di precedenti sentenze conformi) ovvero alla mera ragionevolezza della domanda, e perciò al caso che questa sia sostenuta da una adeguata motivazione.

Son poche, invece, le pronunce giurisprudenziali al momento reperibili.

Tra queste, vanno segnalate:
“La mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento si risolve nella manifesta infondatezza dell’impugnazione e il nucleo centrale della decisione rimessa alla Corte non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto, differenziandosene solo per la maggiore rapidità di esecuzione” (Corte d’Appello di Roma, Sez. III civ., ord. 30 marzo 2013).

Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus bonis iuris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia che non sono illimitate; l’ordinanza di cui all’art. 348 bis cpc si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza (Corte d’Appelo di Roma, Sez. III civ., ord. 23/01/2013).

Prova testimoniale civile. Formulazione. Massime

La richiesta di provare un fatto con testimoni esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa (Cass. Civ. 12/10/2011, n. 20997).

Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità e per l’indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova (Cass. Civ. 07/06/2011, n. 12297).

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilità il giudice all’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421 co 1 c.p.c. avente ad oggetto l’indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l’assegnazione di un termine perentorio per porci rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio è non sanabile nemmeno sul l’accordo delle parti (Cass. Civ. Sez. Lav. 28/07/2010, n. 17649).

L’inosservanza della disposizione dell’art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice (Cass. Civ. 31/01/2007, n. 2201).