Contributo mantenimento prole. Maggiori potenzialità economiche genitore affidatario.

La determinazione del contributo gravante su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, di cui all’art. 155, quarto comma, c. c., non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.

Le maggiori potenzialità del coniuge affidatario, pertanto, pur concorrendo a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore, anche in presenza di una notevole disparità reddituale.

(Corte di Cassazione, prima sez. civ., sent. 02/08/2013 n. 18538)

I pannelli di vetrocemento non possono considerarsi luci in senso tecnico

“Non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall’art. 901 c.c., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l’ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso (in applicazione del suesposto principio si è ritenuto costituisca luce in senso tecnico l’apertura munita di telaio e di vetro opaco dello spessore di circa 5 centimetri).”

(Cass. Civ. 28/11/1984, n. 6192)