Ordinanza di assegnazione somme pignorate o cose dovute dal terzo. Impugnazione

La dottrina è concorde nel ritenere che l’ordinanza di assegnazione che definisce una procedura espropriativa deve qualificarsi come un atto esecutivo, contro il quale l’unico rimedio esperibile è l’impugnazione ex art. 617 c.p.c.

 

Non è invece ammessa l’opposizione all’esecuzione, proprio perché con l’assegnazione la procedura esecutiva si esaurisce e non residua alcuno spazio per contestarne la legittimità (Pappalardo A. , “Il pignoramento presso terzi, procedimento e questioni controverse”, in rivista esecuzione forzata 2002, 77; Demarchi, “ La nuova esecuzione forzata” , Zanichelli, 2009 ed altri).

 

Sul punto anche  l’opinione della giurisprudenza è conforme. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, e quindi essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono alla stessa, come nel caso in cui si assuma che la somma da assegnare non è stata correttamente determinata (Cass.,16 Maggio 2006, n° 11360). Sempre allo strumento di cui all’art. 617 c.p.c si deve ricorrere qualora, contestandosi il carattere positivo della dichiarazione del terzo, si alleghi che quest’ultimo era in realtà negativo e che dunque mancava il presupposto per l’assegnazione (Cass. 16 Maggio 2005 n° 10180, in Riv.esec. forz. 2005, 704 – Cass. Civ. sez. IV, 17.01.2012, N°615).

 

Estinzione del processo esecutivo. Impugnazione. Tribunale di Cagliari Sent. 2542/2012 05/10/12

Con la sentenza n. 2542/2012 del 05/10/2012 il Tribunale di Cagliari ha deciso, dichiarandolo inammissibile, il reclamo proposto dal creditore avverso il provvedimento con cui il G. E., rilevata “..l’invalidita’ quale cambiale dell’atto posto a fondamento del precetto per cui è causa” , ha rigettato l’istanza di assegnazione e dichiarato l’estinzione del procedimento esecutivo, dal medesimo promosso, con la forma del pignoramento presso terzi.

Richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 1 aprile 2004 n. 6391) il Tribunale ha così motivato l’inammissibilita’ del reclamo:
“…Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo, come nel caso in esame, per cause diverse da quelle tipiche (e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo esecutivo ex art. 629 cpc, dall’inattivita’ delle parti ex art. 630 cpc, dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cpc, dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilita’ dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, e’ impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art.630 cpc , che è il rimedio per la dichiarazione di estinzione tipica”.

Orbene, il difensore, prima di dispiegare impugnazione, dovra’ in particolare analizzare se il contenuto del provvedimento di estinzione ritenuto illegittimo sia “tipico” o “atipico” e così, a seconda dei casi, optare per il rimedio del reclamo o dell’opposizione agli atti esecutivi.
(Avv. Giuseppe Di Marco)
Tribunale di Cagliari Sent. 2542/2012 del 05/10/12