Ordinanza di assegnazione somme pignorate o cose dovute dal terzo. Impugnazione

La dottrina è concorde nel ritenere che l’ordinanza di assegnazione che definisce una procedura espropriativa deve qualificarsi come un atto esecutivo, contro il quale l’unico rimedio esperibile è l’impugnazione ex art. 617 c.p.c.

 

Non è invece ammessa l’opposizione all’esecuzione, proprio perché con l’assegnazione la procedura esecutiva si esaurisce e non residua alcuno spazio per contestarne la legittimità (Pappalardo A. , “Il pignoramento presso terzi, procedimento e questioni controverse”, in rivista esecuzione forzata 2002, 77; Demarchi, “ La nuova esecuzione forzata” , Zanichelli, 2009 ed altri).

 

Sul punto anche  l’opinione della giurisprudenza è conforme. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, e quindi essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono alla stessa, come nel caso in cui si assuma che la somma da assegnare non è stata correttamente determinata (Cass.,16 Maggio 2006, n° 11360). Sempre allo strumento di cui all’art. 617 c.p.c si deve ricorrere qualora, contestandosi il carattere positivo della dichiarazione del terzo, si alleghi che quest’ultimo era in realtà negativo e che dunque mancava il presupposto per l’assegnazione (Cass. 16 Maggio 2005 n° 10180, in Riv.esec. forz. 2005, 704 – Cass. Civ. sez. IV, 17.01.2012, N°615).

 

Locazione: il rilascio può essere chiesto in un ordinario processo di cognizione ex art. 447 bis c.p.c.?

Il provvedimento anticipatorio e provvisorio di rilascio è espressamente disciplinato nell’ambito del procedimento di convalida di licenza o sfratto e la sua emissione segna il passaggio dalla fase sommaria a quella a cognizione piena, ex art. 667 c.p.c., che consegue all’opposizione dell’intimato.

Tale collocazione esclude che l’istanza relativa possa essere avanzata in un procedimento ordinario di cognizione ex art. 447 c.p.c., avente ad oggetto la domanda risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni, ovvero la domanda di accertamento della cessazione della locazione per scadenza del termine.

Nel procedimento ordinario, il rilascio potrà eventualmente essere richiesto in corso di causa, non ai sensi dell’art. 655 c.p.c., ma quale provvedimento cautelare, ex art. 700 c.p.c., quando ne ricorrano i presupposti.