Il condominio si costituisce ex se ed ope iuris, senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione di frazionamento che ad esso da origine (Cass. Civ. Sez. II 10 settembre 2004 n. 18226).


