Contributo mantenimento prole. Maggiori potenzialità economiche genitore affidatario.

La determinazione del contributo gravante su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, di cui all’art. 155, quarto comma, c. c., non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.

Le maggiori potenzialità del coniuge affidatario, pertanto, pur concorrendo a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore, anche in presenza di una notevole disparità reddituale.

(Corte di Cassazione, prima sez. civ., sent. 02/08/2013 n. 18538)

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