Procedimento di ingiunzione. Notifica successiva al pagamento. Responsabilità aggravata

Cosa accade ove si verifichi il pagamento del capitale ingiunto tra la data del deposito della domanda e quella dell’emissione del decreto ingiuntivo?

Per verificare la legittimità della pronuncia di ingiunzione deve farsi riferimento al momento dell’emanazione del decreto ingiuntivo e non a quello di proposizione della domanda monitoria.

Ciò significa che è onere del ricorrente verificare se tra la data del deposito del ricorso e la data di emissione del decreto sia intervenuto il pagamento del dovuto da parte dell’ingiunto.

Solo successivamente si potrà procedere alla notifica del provvedimento monitorio, pena la responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 c.p.c. del creditore.

Ciò anche nel caso in cui, nel successivo giudizio di opposizione, il debitore stesso venga condannato, previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento degli interessi moratori per il ritardato pagamento (Cass. Civ., Sez. III, 15/04/2010 n. 9033).

Condominio: quando si costituisce un condominio negli edifici?

Il condominio si costituisce ex se ed ope iuris, senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione di frazionamento che ad esso da origine (Cass. Civ. Sez. II 10 settembre 2004 n. 18226).

Gratuito patrocinio. Processo penale. Tribunale di Cagliari. Protocollo per la liquidazione accelerata

Alcuni giorni fa (06 febbraio 2013) l’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed il Tribunale di Cagliari hanno siglato un protocollo di intesa che prevede una liquidazione accelerata dei compensi a favore:

– dei difensori degli imputati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

– dei difensori d’ufficio degli imputati dichiarati irreperibili.

I difensori che aderiranno alla nuova procedura semplificata dovranno formulare istanza di liquidazione, in udienza, al termine della discussione, chiedendo l’applicazione del protocollo e delle tariffe standard nello stesso stabilite.

In caso di adesione il Tribunale provvederà alla liquidazione immediata o, comunque, entro 5 giorni.

Per i difensori che invece non intenderanno avvalersene rimane ferma la possibilità di deposito della richiesta in cancelleria con applicazione dei parametri vigenti.

Il protocollo è consultabile al seguente link:

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