Filtro in appello civile: ragionevole probabilità di accoglimento

Al fine di porre rimedio all’eccessiva durata dei procedimenti civili, di cui l’appello rappresenta una importante fase, nonché di ridurre l’elevato numero di affari in trattazione presso le Corti d’Appello, è stato di recente introdotto, con il d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, un meccanismo volto, almeno nelle intenzioni del legislatore, a selezionare le impugnazioni, mediante l’esclusione di quelle che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte (cfr art. 348 bis cpc), che non saranno quindi trattate nel merito bensì dichiarate inammissibili.

Il non chiaro criterio di giudizio, che deve essere adottato per decidere se l’impugnazione abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, ha dato luogo ad un vivace dibattito tra gli interpreti.
I più scettici hanno perfidamente rilevato che la generica disposizione finisce per attribuire alle Corti distrettuali il potere di creare le regole del processo, in violazione della riserva di legge a cui lo stesso è assoggettato (ex art. 111 Cost). Alcuni hanno poi sottolineato che le variabili oggettive e soggettive, coinvolte nel processo, sarebbero incompatibili con una valutazione prognostica di mera probabilità. Infine, altri ancora si son sforzati di cercare una soluzione nel vigente sistema processuale, individuandola nel fumus boni iuris in tema di misure cautelari, rafforzato, in questo caso, dal dato “probabilistico” che dovrebbe ricollegarsi, a seconda delle interpretazioni, alla probabilità giurisprudenziale (che avrebbe come riferimento la percentuale di precedenti sentenze conformi) ovvero alla mera ragionevolezza della domanda, e perciò al caso che questa sia sostenuta da una adeguata motivazione.

Son poche, invece, le pronunce giurisprudenziali al momento reperibili.

Tra queste, vanno segnalate:
“La mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento si risolve nella manifesta infondatezza dell’impugnazione e il nucleo centrale della decisione rimessa alla Corte non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto, differenziandosene solo per la maggiore rapidità di esecuzione” (Corte d’Appello di Roma, Sez. III civ., ord. 30 marzo 2013).

Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus bonis iuris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia che non sono illimitate; l’ordinanza di cui all’art. 348 bis cpc si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza (Corte d’Appelo di Roma, Sez. III civ., ord. 23/01/2013).

Pignoramento dello stipendio. L’assegnazione paralizza ogni altra azione esecutiva. Tribunale di Cagliari 27/10/2012

L’intervenuta assegnazione, in favore del creditore procedente, del credito vantato dal debitore verso il datore di lavoro determina la temporanea inesigibilità dell’obbligazione azionata.

L’assegnazione dello stipendio realizzerebbe infatti una cessione del credito pro solvendo che paralizzerebbe, così come avviene nello schema della dazione in conto di pagamento, il diritto della creditrice di pretendere l’adempimento dalla debitrice originaria, nonchè il diritto di agire in esecutivis nei confronti di altro coobbligato in solido, per ottenere, attraverso l’aggressione di altri cespiti, la più rapida soddisfazione del credito.

Solo l’eventuale inadempimento del terzo assegnato, ovvero la rinunzia alla assegnazione già ottenuta, legittimerebbe il creditore assegnatario ad agire, nuovamente, in forza del titolo esecutivo originario, nei confronti del debitore o del coobbligato in solido.

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 27 ottobre 2012, ha così confermato, in sede di reclamo, il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice della esecuzione nella procedura esecutiva promossa contro un coobbligato.
L’orientamento è stato poi confermato dallo stesso Tribunale nelle successive pronunce.

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Petizione di Movimento Forense per l’adeguamento dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali

In data 03/02/2013 l’associazione Movimento Forense ha lanciato una petizione online per invitare le istituzioni forensi (Oua e Cnf) ed il Ministero di Giustizia all’adeguamento, già concordato, dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali, introdotti con DM 140/2012.

La petizione potrà essere sottoscritta dagli avvocati al seguente link:

http://www.petizioni24.com/aggiornamento_parametri_compensi

Di seguito, viene riportato, in forma integrale, il testo della petizione:

“Il Movimento Forense

ESPONE QUANTO SEGUE

I parametri per la liquidazione dei compensi professionali, introdotti con DM 140/2012 senza la previa consultazione con le rappresentanze di categoria, hanno di fatto dimezzato gli introiti degli avvocati.

L’OUA e le associazioni forensi nel Novembre 2012, concordavano con il Ministro di Giustizia alcuni correttivi al DM.

Purtroppo, a distanza di 5 mesi, i vecchi parametri sono ancora in vigore e dei famosi correttivi condivisi non v’è traccia.

COSA E’ ACCADUTO?

Il MINISTRO Severino: ”Avrei voluto con tutto il mio impegno, in un momento in cui l’avvocatura vive una situazione difficile, risolvere quanto prima il problema della revisione dei parametri. Per questo motivo, avevo invitato il CNF a fare propria, come proposta formale del Consiglio, il testo che avevamo lungamente discusso con le rappresentanze degli avvocati e sul quale avevamo trovato totale condivisione. Il CNF ha ritenuto non percorribile questa soluzione sostanziale ”.

Il CNF: “Il Ministro può valutare, (…) se provvedere ad adottare un decreto ministeriale correttivo di quello attualmente in vigore, che comunque non può essere sostitutivo del decreto che dovrà essere adottato sulla base della procedura puntualmente disciplinata dalla legge 247/2012” (La nuova Legge professionale).

L’OUA sottolinea l’unitarietà della posizione dell’avvocatura, con la richiesta al ministro Severino di varare un decreto correttivo che modifichi i parametri ora vigenti sulla base dell’accordo raggiunto il Novembre scorso con la stessa Oua e le Associazioni Forensi.

In sostanza, il Ministro afferma che la colpa dello stallo è del CNF, il CNF sostiene che il Ministro, se vuole, può adottare un Decreto correttivo ma che non potrà superare le competenze attribuite al CNF medesimo dalla nuova legge professionale (quindi non ratifica gli accordi), mentre l’OUA si limita a sollecitare il Ministro ad adottare un Decreto correttivo degli attuali parametri in base agli accordi di Novembre.

Gli avvocati, mentre leggono questi bizantinismi, sono allo stremo delle forze:

BASTA CHIACCHIERE !

Nelle more di questo palleggiamento di responsabilità tra il Ministero e le Istituzioni forensi, gli avvocati, in questo momento di

crisi generale, stanno subendo dei danni economici rilevanti a causa del mancato adeguamento dei parametri.

Ogni giorno che passa, ogni Sentenza emessa, ogni incarico ricevuto determina per gli avvocati una voce di danno che qualcuno in futuro dovrà risarcire.

Al Movimento Forense, per ora, non interessa attribuire le responsabilità per questa situazione di stallo ma,

ESORTA GLI AVVOCATI ITALIANI

A SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE PETIZIONE

per invitare le Istituzioni forensi (CNF ed OUA) ed il Ministro di Giustizia, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare in via d’urgenza – anche provvisoria – i parametri concordati nel Novembre 2012 tra l’avvocatura ed il Ministero.

MOVIMENTO FORENSE

Il Presidente

Massimiliano Cesali”