Sinistri Stradali: per l’accesso agli atti non più necessario nulla osta. Circolare 435/2013 Procura della Repubblica di Cagliari

Con la circolare n. 453/2013 del 19/02/2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha disposto che la richiesta delle copie di atti concernenti sinistri stradali (eccezion fatta per quelli che abbiano avuto esito mortale) non è più soggetta al previo ottenimento del visto (c.d. nulla osta) da parte del Procuratore della Repubblica.

Le richieste dal 19/02/2013 dovranno quindi esser rivolte, direttamente, all’Autorita intervenuta.

Sinistro stradale. Responsabilità verso il terzo trasportato

Il terzo trasportato, rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, può indifferentemente agire contro l’uno o l’altro responsabile, chiedendo nei suoi soli confronti la condanna all’intero risarcimento.

Il principio generale stabilito dall’art. 2055 del c.c. importa infatti che tutti i responsabili dello scontro rispondano solidalmente nei confronti del trasportato per i danni da lui subiti, nonostante la diversità dei titoli, con l’ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili può essere chiamato per l’intero (Cass. Civ., Sez. III, 10.01.2011, n. 291; App. Roma, Sez. III, 03/07/2012)

Strumenti di osservazione e ripresa a distanza. Reato di interferenze illecite nella vita privata(art. 615 bis c.p.) Corte di Appello di Cagliari sent. 1550/2012

“[…]Le fotografie scattate dagli investigatori della società incaricata dall’imputato di verificare la convivenza tra la moglie separata ed il nuovo compagno e la dettagliata relazione giornaliera dell’attività di osservazione svolta nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo (dotata di finestre che si affacciano sulla pubblica strada) documentano esclusivamente momenti della vita privata della coppia che potevano essere osservati da chiunque perché avvenuti in luogo pubblico o esposti al pubblico.

Il fatto che da tali fotografie e dalla visione ad occhio nudo effettuata dalla pubblica via (ovvero da un immobile antistante) si potessero percepire i dettagli dell’abitazione della persona offesa e anche alcuni movimenti dei soggetti che si trovavano al suo interno non muta i termini del problema.

Infatti è esperienza quotidiana che attraverso le finestre delle abitazioni, soprattutto se spalancate come nelle foto in atti ovvero, alla sera, grazie all’accensione delle luci interne, un qualsiasi soggetto che si trovi sulla pubblica via o in una abitazione dirimpetto può cogliere, anche involontariamente, aspetti della vita privata altrui.

Né pare significativo, al fine di qualificare come indebite le osservazioni commissionate […] il fatto che gli addetti al controllo abbiano segnalato nella relazione anche movimenti della coppia, certamente di natura riservatissima, come lo stazionamento in bagno o nella camera da letto: si evince infatti dalla relazione che si trattò semplicemente di elementari deduzioni connesse alla circostanza di avere colto dall’esterno, alla sera, l’accensione o lo spegnimento di luci in quelle stanze, fenomeno anch’esso notoriamente percepibile da chiunque […].

Così pure l’avere indicato la presenza della coppia in casa in certi momenti è l’ovvio frutto della constatazione del loro rientro dall’esterno e non certo l’esito di invasive e illecite intromissioni nella vita privata […].

L’imputato deve pertanto essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste […]”

Con tale motivazione la Corte di Appello di Cagliari, seconda sezione penale (sentenza n. 1550 del 28/11/2012) ha riformato la sentenza di condanna resa in primo grado, con cui si era ritenuta la medesima attività di investigazione (svolta, su incarico dell’imputato, da una società di investigazione debitamente autorizzata dalla competente Autorità amministrativa ad operare sul mercato, e successivamente prodotta nel giudizio civile di separazione) non rispettosa del diritto alla riservatezza della coppia.

La sentenza del giudice d’appello si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata, secondo cui ” il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista di estranei” (Cass. Sez. 5, sent. 21/10/2008 n. 44156; Sez. 6, sent. 1/10/2008 n. 40577; Sez. 5, sent. 18/04/2011 n. 25453).