Contributo mantenimento prole. Maggiori potenzialità economiche genitore affidatario.

La determinazione del contributo gravante su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, di cui all’art. 155, quarto comma, c. c., non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.

Le maggiori potenzialità del coniuge affidatario, pertanto, pur concorrendo a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore, anche in presenza di una notevole disparità reddituale.

(Corte di Cassazione, prima sez. civ., sent. 02/08/2013 n. 18538)

Giudizio di ottemperanza: è suscettibile d’esecuzione l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 CPC?

“L’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 cpc nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una P.A. o soggetto ad essa equiparato ai sensi del codice del processo amministrativo, avendo portata decisoria (dell’esistenza, dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112 comma 3 lett. c e art. 7 comma 2 D. Lgs. N. 104/2010. – CPA)

Cons. Stato (Ad. Plen.) 10/04/2012, n. 2

Filtro in appello civile: ragionevole probabilità di accoglimento

Al fine di porre rimedio all’eccessiva durata dei procedimenti civili, di cui l’appello rappresenta una importante fase, nonché di ridurre l’elevato numero di affari in trattazione presso le Corti d’Appello, è stato di recente introdotto, con il d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, un meccanismo volto, almeno nelle intenzioni del legislatore, a selezionare le impugnazioni, mediante l’esclusione di quelle che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte (cfr art. 348 bis cpc), che non saranno quindi trattate nel merito bensì dichiarate inammissibili.

Il non chiaro criterio di giudizio, che deve essere adottato per decidere se l’impugnazione abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, ha dato luogo ad un vivace dibattito tra gli interpreti.
I più scettici hanno perfidamente rilevato che la generica disposizione finisce per attribuire alle Corti distrettuali il potere di creare le regole del processo, in violazione della riserva di legge a cui lo stesso è assoggettato (ex art. 111 Cost). Alcuni hanno poi sottolineato che le variabili oggettive e soggettive, coinvolte nel processo, sarebbero incompatibili con una valutazione prognostica di mera probabilità. Infine, altri ancora si son sforzati di cercare una soluzione nel vigente sistema processuale, individuandola nel fumus boni iuris in tema di misure cautelari, rafforzato, in questo caso, dal dato “probabilistico” che dovrebbe ricollegarsi, a seconda delle interpretazioni, alla probabilità giurisprudenziale (che avrebbe come riferimento la percentuale di precedenti sentenze conformi) ovvero alla mera ragionevolezza della domanda, e perciò al caso che questa sia sostenuta da una adeguata motivazione.

Son poche, invece, le pronunce giurisprudenziali al momento reperibili.

Tra queste, vanno segnalate:
“La mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento si risolve nella manifesta infondatezza dell’impugnazione e il nucleo centrale della decisione rimessa alla Corte non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto, differenziandosene solo per la maggiore rapidità di esecuzione” (Corte d’Appello di Roma, Sez. III civ., ord. 30 marzo 2013).

Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus bonis iuris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia che non sono illimitate; l’ordinanza di cui all’art. 348 bis cpc si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza (Corte d’Appelo di Roma, Sez. III civ., ord. 23/01/2013).