Pignoramento dello stipendio. L’assegnazione paralizza ogni altra azione esecutiva. Tribunale di Cagliari 27/10/2012

L’intervenuta assegnazione, in favore del creditore procedente, del credito vantato dal debitore verso il datore di lavoro determina la temporanea inesigibilità dell’obbligazione azionata.

L’assegnazione dello stipendio realizzerebbe infatti una cessione del credito pro solvendo che paralizzerebbe, così come avviene nello schema della dazione in conto di pagamento, il diritto della creditrice di pretendere l’adempimento dalla debitrice originaria, nonchè il diritto di agire in esecutivis nei confronti di altro coobbligato in solido, per ottenere, attraverso l’aggressione di altri cespiti, la più rapida soddisfazione del credito.

Solo l’eventuale inadempimento del terzo assegnato, ovvero la rinunzia alla assegnazione già ottenuta, legittimerebbe il creditore assegnatario ad agire, nuovamente, in forza del titolo esecutivo originario, nei confronti del debitore o del coobbligato in solido.

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 27 ottobre 2012, ha così confermato, in sede di reclamo, il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice della esecuzione nella procedura esecutiva promossa contro un coobbligato.
L’orientamento è stato poi confermato dallo stesso Tribunale nelle successive pronunce.

IMG_2888.JPG

Strumenti di osservazione e ripresa a distanza. Reato di interferenze illecite nella vita privata(art. 615 bis c.p.) Corte di Appello di Cagliari sent. 1550/2012

“[…]Le fotografie scattate dagli investigatori della società incaricata dall’imputato di verificare la convivenza tra la moglie separata ed il nuovo compagno e la dettagliata relazione giornaliera dell’attività di osservazione svolta nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo (dotata di finestre che si affacciano sulla pubblica strada) documentano esclusivamente momenti della vita privata della coppia che potevano essere osservati da chiunque perché avvenuti in luogo pubblico o esposti al pubblico.

Il fatto che da tali fotografie e dalla visione ad occhio nudo effettuata dalla pubblica via (ovvero da un immobile antistante) si potessero percepire i dettagli dell’abitazione della persona offesa e anche alcuni movimenti dei soggetti che si trovavano al suo interno non muta i termini del problema.

Infatti è esperienza quotidiana che attraverso le finestre delle abitazioni, soprattutto se spalancate come nelle foto in atti ovvero, alla sera, grazie all’accensione delle luci interne, un qualsiasi soggetto che si trovi sulla pubblica via o in una abitazione dirimpetto può cogliere, anche involontariamente, aspetti della vita privata altrui.

Né pare significativo, al fine di qualificare come indebite le osservazioni commissionate […] il fatto che gli addetti al controllo abbiano segnalato nella relazione anche movimenti della coppia, certamente di natura riservatissima, come lo stazionamento in bagno o nella camera da letto: si evince infatti dalla relazione che si trattò semplicemente di elementari deduzioni connesse alla circostanza di avere colto dall’esterno, alla sera, l’accensione o lo spegnimento di luci in quelle stanze, fenomeno anch’esso notoriamente percepibile da chiunque […].

Così pure l’avere indicato la presenza della coppia in casa in certi momenti è l’ovvio frutto della constatazione del loro rientro dall’esterno e non certo l’esito di invasive e illecite intromissioni nella vita privata […].

L’imputato deve pertanto essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste […]”

Con tale motivazione la Corte di Appello di Cagliari, seconda sezione penale (sentenza n. 1550 del 28/11/2012) ha riformato la sentenza di condanna resa in primo grado, con cui si era ritenuta la medesima attività di investigazione (svolta, su incarico dell’imputato, da una società di investigazione debitamente autorizzata dalla competente Autorità amministrativa ad operare sul mercato, e successivamente prodotta nel giudizio civile di separazione) non rispettosa del diritto alla riservatezza della coppia.

La sentenza del giudice d’appello si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata, secondo cui ” il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista di estranei” (Cass. Sez. 5, sent. 21/10/2008 n. 44156; Sez. 6, sent. 1/10/2008 n. 40577; Sez. 5, sent. 18/04/2011 n. 25453).

Locazione: il rilascio può essere chiesto in un ordinario processo di cognizione ex art. 447 bis c.p.c.?

Il provvedimento anticipatorio e provvisorio di rilascio è espressamente disciplinato nell’ambito del procedimento di convalida di licenza o sfratto e la sua emissione segna il passaggio dalla fase sommaria a quella a cognizione piena, ex art. 667 c.p.c., che consegue all’opposizione dell’intimato.

Tale collocazione esclude che l’istanza relativa possa essere avanzata in un procedimento ordinario di cognizione ex art. 447 c.p.c., avente ad oggetto la domanda risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni, ovvero la domanda di accertamento della cessazione della locazione per scadenza del termine.

Nel procedimento ordinario, il rilascio potrà eventualmente essere richiesto in corso di causa, non ai sensi dell’art. 655 c.p.c., ma quale provvedimento cautelare, ex art. 700 c.p.c., quando ne ricorrano i presupposti.