I pannelli di vetrocemento non possono considerarsi luci in senso tecnico

“Non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall’art. 901 c.c., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l’ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso (in applicazione del suesposto principio si è ritenuto costituisca luce in senso tecnico l’apertura munita di telaio e di vetro opaco dello spessore di circa 5 centimetri).”

(Cass. Civ. 28/11/1984, n. 6192)

Filtro in appello civile: ragionevole probabilità di accoglimento

Al fine di porre rimedio all’eccessiva durata dei procedimenti civili, di cui l’appello rappresenta una importante fase, nonché di ridurre l’elevato numero di affari in trattazione presso le Corti d’Appello, è stato di recente introdotto, con il d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, un meccanismo volto, almeno nelle intenzioni del legislatore, a selezionare le impugnazioni, mediante l’esclusione di quelle che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte (cfr art. 348 bis cpc), che non saranno quindi trattate nel merito bensì dichiarate inammissibili.

Il non chiaro criterio di giudizio, che deve essere adottato per decidere se l’impugnazione abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, ha dato luogo ad un vivace dibattito tra gli interpreti.
I più scettici hanno perfidamente rilevato che la generica disposizione finisce per attribuire alle Corti distrettuali il potere di creare le regole del processo, in violazione della riserva di legge a cui lo stesso è assoggettato (ex art. 111 Cost). Alcuni hanno poi sottolineato che le variabili oggettive e soggettive, coinvolte nel processo, sarebbero incompatibili con una valutazione prognostica di mera probabilità. Infine, altri ancora si son sforzati di cercare una soluzione nel vigente sistema processuale, individuandola nel fumus boni iuris in tema di misure cautelari, rafforzato, in questo caso, dal dato “probabilistico” che dovrebbe ricollegarsi, a seconda delle interpretazioni, alla probabilità giurisprudenziale (che avrebbe come riferimento la percentuale di precedenti sentenze conformi) ovvero alla mera ragionevolezza della domanda, e perciò al caso che questa sia sostenuta da una adeguata motivazione.

Son poche, invece, le pronunce giurisprudenziali al momento reperibili.

Tra queste, vanno segnalate:
“La mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento si risolve nella manifesta infondatezza dell’impugnazione e il nucleo centrale della decisione rimessa alla Corte non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto, differenziandosene solo per la maggiore rapidità di esecuzione” (Corte d’Appello di Roma, Sez. III civ., ord. 30 marzo 2013).

Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus bonis iuris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia che non sono illimitate; l’ordinanza di cui all’art. 348 bis cpc si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza (Corte d’Appelo di Roma, Sez. III civ., ord. 23/01/2013).

Sinistro stradale. Responsabilità verso il terzo trasportato

Il terzo trasportato, rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, può indifferentemente agire contro l’uno o l’altro responsabile, chiedendo nei suoi soli confronti la condanna all’intero risarcimento.

Il principio generale stabilito dall’art. 2055 del c.c. importa infatti che tutti i responsabili dello scontro rispondano solidalmente nei confronti del trasportato per i danni da lui subiti, nonostante la diversità dei titoli, con l’ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili può essere chiamato per l’intero (Cass. Civ., Sez. III, 10.01.2011, n. 291; App. Roma, Sez. III, 03/07/2012)