Il condominio si costituisce ex se ed ope iuris, senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione di frazionamento che ad esso da origine (Cass. Civ. Sez. II 10 settembre 2004 n. 18226).
Cartelle ed esecuzioni esattoriali. Legge di stabilità 2013. Nuovo rimedio a tutela del contribuente
La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto un nuovo rimedio a tutela del contribuente che, dal 1° gennaio di quest’anno, riceva la notifica di un cartella esattoriale anomala o, comunque, di un qualsiasi altro atto esattoriale (cautelare o esecutivo) illegittimo, da parte del concessionario della riscossione.
In sintesi:
In detta ipotesi, entro 90 giorni dal ricevimento dell’atto, il contribuente, può comunicare (anche con modalità telematica) al concessionario stesso, documentandolo, il motivo della illegittimità dell’atto;
L’agente della riscossione, entro dieci giorni dal ricevimento, sospende ogni iniziativa e trasmette la dichiarazione del contribuente all’ente creditore affinchè svolga le opportune verifiche ed adotti le conseguenti determinazioni (sospensione, sgravio, conferma della pretesa);
Se dovesse, tuttavia, spirare inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, la partita è annullata di diritto e quest’ultima e’ considerata, automaticamente, discaricata dei relativi ruoli.
Si verificherà in questo caso un’ipotesi di silenzio/assenso.
Di seguito si riportano i commi da 537 a 544, di cui all’art. 1 della Legge Finanziaria 2013, che disciplinano il nuovo istituto (aggiornati al 01/02/2013, http://normattiva.it/ ).
Art. 1, commi 537-544 L. 24/12/2013
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti e le societa’ incaricate per la riscossione dei
tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,
sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del
primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura
cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dichiarazione anche con modalita’ telematiche, con la quale venga
documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o
l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e’ reso
esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente
creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita’ del credito
sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente
creditore e’ tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,
provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al
concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di
sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
dell’inidoneita’ di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al
concessionario della riscossione per la ripresa dell’attivita’ di
recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della
comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei
conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,
trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data
di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto e quest’ultimo e’ considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.
541. Ferma restando la responsabilita’ penale, nel caso in cui il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli
enti creditori il massimo supporto per l’automazione delle fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano
anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della
riscossione prima della data di entrata in vigore della presente
legge. L’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli
adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e’ considerato automaticamente discaricato dei relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
dell’ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille
euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui
l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita’ della documentazione ai sensi del comma 539, non si
procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una
comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Pensioni. Pignorabilità. La quota impignorabile secondo il Tribunale di Cagliari
In seguito all’intervento della Corte Costituzionale (Sent. 506/2002), è consentita la pignorabilità di quella parte di pensione, indennità rendita o assegno del debitore, che eccede quanto necessario per le esigenze di vita dello stesso.
Fatta salva tale vitale esigenza (ex art.38,co.2, Cost.), la parte eccedente è regolarmente assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale(art.2740 c.c.).
Al riguardo si osserva che non avendo il Legislatore ancora stabilito la parte di pensione impignorabile, ex art.38, co 2,Cost., resta al Giudice, attraverso la sua libera valutazione, di determinare la sussistenza dell’eccedenza in parola per poi, eventualmente, disporne l’ assegnazione al creditore.
Sul punto, il Tribunale di Cagliari – discostandosi, in modo più garantista, rispetto ad altre curie – ha, da diverso tempo, ritenuto l’importo di circa 750,00 euro il minimo indispensabile per garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.
Conseguentemente, possono essere legittimamente sottoposte a pignoramento, nella misura di legge (1/5), le pensioni dirette o di reversibilità che oltrepassano tale soglia.


