Pensioni. Pignorabilità. La quota impignorabile secondo il Tribunale di Cagliari

In seguito all’intervento della Corte Costituzionale (Sent. 506/2002), è consentita la pignorabilità di quella parte di pensione, indennità rendita o assegno del debitore, che eccede quanto necessario per le esigenze di vita dello stesso.

Fatta salva tale vitale esigenza (ex art.38,co.2, Cost.), la parte eccedente è regolarmente assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale(art.2740 c.c.).

Al riguardo si osserva che non avendo il Legislatore ancora stabilito la parte di pensione impignorabile, ex art.38, co 2,Cost., resta al Giudice, attraverso la sua libera valutazione, di determinare la sussistenza dell’eccedenza in parola per poi, eventualmente, disporne l’ assegnazione al creditore.

Sul punto, il Tribunale di Cagliari – discostandosi, in modo più garantista, rispetto ad altre curie – ha, da diverso tempo, ritenuto l’importo di circa 750,00 euro il minimo indispensabile per garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.

Conseguentemente, possono essere legittimamente sottoposte a pignoramento, nella misura di legge (1/5), le pensioni dirette o di reversibilità che oltrepassano tale soglia.

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