Contributo mantenimento prole. Maggiori potenzialità economiche genitore affidatario.

La determinazione del contributo gravante su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, di cui all’art. 155, quarto comma, c. c., non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.

Le maggiori potenzialità del coniuge affidatario, pertanto, pur concorrendo a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore, anche in presenza di una notevole disparità reddituale.

(Corte di Cassazione, prima sez. civ., sent. 02/08/2013 n. 18538)

Giudizio di ottemperanza: è suscettibile d’esecuzione l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 CPC?

“L’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 cpc nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una P.A. o soggetto ad essa equiparato ai sensi del codice del processo amministrativo, avendo portata decisoria (dell’esistenza, dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112 comma 3 lett. c e art. 7 comma 2 D. Lgs. N. 104/2010. – CPA)

Cons. Stato (Ad. Plen.) 10/04/2012, n. 2

Patrocinio a spese dello Stato: requisiti reddituali per l’ammissione

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.369,42 (23/07/14)

Se l’interessato convive con il coniuge e con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, salvo che la controversia riguardi diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ai fini della determinazione del reddito di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, si computano tutti i redditi dei conviventi del nucleo familiare anche in assenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra loro (così la Cassazione penale, sez. IV, nella sentenza del 20 settembre, depositata il 13 novembre 2012, n. 44121, ha esteso il concetto di “famiglia” e di “nucleo familiare” indicato dalla normativa).

Si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle presone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ai sensi dell’art. 76 comma 4 bis del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art.li 416 bis del c.p.. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.01.1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74 comma 1 del testo unico di cui al D.P.R. 09.10.1990 n, 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis, ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.