“L’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 cpc nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una P.A. o soggetto ad essa equiparato ai sensi del codice del processo amministrativo, avendo portata decisoria (dell’esistenza, dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112 comma 3 lett. c e art. 7 comma 2 D. Lgs. N. 104/2010. – CPA)
Cons. Stato (Ad. Plen.) 10/04/2012, n. 2

