PENSIONE: NUOVI LIMITI DI IMPIGNORABILITA’ AI SENSI DEL D.L. 83/2015

Con il decreto legge  n. 83/2015 del 27/06/2015, emanato in tema di “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” , è stato  novellato l’art. 545 del codice di procedura civile, rubricato “Crediti impignorabili”, che stabilisce adesso alcune più specifiche limitazioni in tema di pignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione dal debitore. 

Con tale intervento  è stata  finalmente determinata  la parte impignorabile di pensione, indennità, rendita o assegno del debitore, necessaria per le esigenze di vita dello stesso., ex art. 38, co. 2, della Costituzione.

Una misura legislativa più volte invocata, anche a seguito del noto intervento della Corte Costituzionale (Sent. 506/2002).

Prima d’ora,  l’individuazione di tale limite, in assenza di un intervento del Legislatore, era invece demandata alla libera valutazione del Giudice.

Sul punto, il nuovo art. 545 c.p.c., comma 7, stabilisce  che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale,aumentato della metà…”.

Si consideri che, attualmente, la misura dell’assegno sociale è di circa 450,00 euro mensili, per cui, lo stesso, aumentato della metà fa sì che la somma mensile, assolutamente, impignorabile sia pari a 680,00 euro circa.

La  parte di pensione, indennità, rendita o assegno del debitore, che eccede tale limite è, invece, parzialmente  pignorabile, nella misura, già  stabilita dall’art. 545 c.p.c., di un quinto (art. 545, comma 7, c.p.c.).

Con il decreto legge n. 83/2015 l’impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione è stata, inoltre, estesa agli accrediti delle stesse sul conto bancario e postale del pensionato.

Se però gli accantonamenti sul conto bancario o postale, delle somme percepite a tale titolo, sono anteriori al pignoramento potrà essere sottoposto a vincolo solo l’importo eccedente il triplo della pensione sociale (in altre parole impignorabilità sino a 1.440,00 euro circa; art. 545, comma 9, c.p.c.). L’eccedenza potrà essere, ovviamente, pignorata solo nella misura di un quinto, fatte salve le ipotesi di cui al terzo quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c., nonché quelle previste da speciali disposizioni di legge.

Tali disposizioni si applicano, esclusivamente, alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27/06/2015.

G D M

 

Ordinanza di assegnazione somme pignorate o cose dovute dal terzo. Impugnazione

La dottrina è concorde nel ritenere che l’ordinanza di assegnazione che definisce una procedura espropriativa deve qualificarsi come un atto esecutivo, contro il quale l’unico rimedio esperibile è l’impugnazione ex art. 617 c.p.c.

 

Non è invece ammessa l’opposizione all’esecuzione, proprio perché con l’assegnazione la procedura esecutiva si esaurisce e non residua alcuno spazio per contestarne la legittimità (Pappalardo A. , “Il pignoramento presso terzi, procedimento e questioni controverse”, in rivista esecuzione forzata 2002, 77; Demarchi, “ La nuova esecuzione forzata” , Zanichelli, 2009 ed altri).

 

Sul punto anche  l’opinione della giurisprudenza è conforme. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, e quindi essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono alla stessa, come nel caso in cui si assuma che la somma da assegnare non è stata correttamente determinata (Cass.,16 Maggio 2006, n° 11360). Sempre allo strumento di cui all’art. 617 c.p.c si deve ricorrere qualora, contestandosi il carattere positivo della dichiarazione del terzo, si alleghi che quest’ultimo era in realtà negativo e che dunque mancava il presupposto per l’assegnazione (Cass. 16 Maggio 2005 n° 10180, in Riv.esec. forz. 2005, 704 – Cass. Civ. sez. IV, 17.01.2012, N°615).