Il nuovo pignoramento presso terzi: formula

Il decreto Legge 10 settembre 2014 n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha modificato l’art. 543 del codice di procedura civile, concernente il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Ecco uno schema per la redazione dell’atto di pignoramento presso terzi (segnatamente, presso il datore di lavoro del debitore), elaborato alla luce dell’anzidetta modifica, entrata in vigore lo scorso 11 dicembre (per procedimenti esecutivi introdotti a partire da tale data):

TRIBUNALE ORDINARIO DI ______________
Atto di pignoramento presso terzi

____________________, P.IVA: ____________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ________________, corrente in _________________, e quivi elettivamente domiciliata alla _________,_____, presso lo studio dell’Avv. _____________, C.F.: __________________, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti in data ______________, rogito Notaio ___________, rep. N._________________ che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n°___________________ e quelle a mezzo posta elettronica certificata all’ indirizzo_____________________
Si da atto che il valore del presente procedimento è pari ad € ________________.

Premesso che

– in data ____________________, l’esponente, in forza di ______________, n.___________ del ____________________, ha inutilmente precettato la Sig.ra _______________ (CF: __________________), a pagare la somma di Euro __________ , oltre gli interessi fino al saldo, le spese a margine del precetto e le successive occorrende;
– dopo la notifica del precetto l’intimata non ha versato alcuna somma;
– la Sig.ra __________________ attualmente presta attività lavorativa subordinata retribuita alle dipendenze di ____________________(C.F._________________),via _____________, ____________ (__);
– l’istante intende realizzare il proprio credito procedendo a pignoramento di un quinto della retribuzione e del TFR e/o di qualsiasi altra somma dovuta, a qualsiasi titolo a __________________ da _________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via ________________, ____, (___), sino alla concorrenza del credito suddetto, oltre le spese di procedura.
TUTTO CIO’ PREMESSO

CITA
__________________ (CF: ___________________) residente in ____________, via ______________, ___, a comparire avanti il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di ____________, all’udienza che Egli terrà il giorno ___________________ e

INVITA

il terzo pignorato, ______________________ in persona del legale rappresentante pro tempore, a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 (dieci) giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata (________________________), con avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione nelle forme predette, la stessa dovrà essere resa dal terzo in udienza e che quando il terzo pignorato non compare o, sebbene, comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose appartenenti al debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Si invita la Sig.ra ____________________ (CF: ____________________), ai sensi del 2° comma dell’ art. 492 c.p.c., ad effettuare, presso la Cancelleria del Giudice dell’ esecuzione, la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’ esecuzione, con l’ avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lei dirette, saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.
Si informa inoltre la debitrice che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può richiedere che le cose e/o i crediti pignorati siano sostituiti con una somma di denaro pari all’importo dovuto dal creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese successive, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotto i versamenti effettuati, di cui deve essere data la prova documentale.
______________, ______________
Avv. _____________________

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di ________________, a richiesta dell’Avv. __________________, visto il titolo esecutivo, visto il precetto notificato in data ________________ alla Sig.ra _______________

HO PIGNORATO

In virtù del suddetto titolo esecutivo, nella misura di legge lo stipendio, il TFR e qualsiasi altra somma dovuta, a qualsiasi titolo, a ________________ da __________________, fino alla concorrenza del credito (sopra specificato) oltre le spese del procedimento esecutivo e così per un totale di Euro ________________.
A tal fine ho fatto ingiunzione a _________________ (CF: ___________________) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre, alla garanzia del prefato credito della creditrice, le somme così assoggettate ad espropriazione, ed al terzo_______________________. in persona del legale rappresentante, di non disporre delle stesse senza l’ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge.

In pari tempo ho notificato quanto sovraesteso al terzo
_________________________ ,via______________, _____________;

e alla debitrice .
____________________ via _______________,__________________

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Ordinanza di assegnazione somme pignorate o cose dovute dal terzo. Impugnazione

La dottrina è concorde nel ritenere che l’ordinanza di assegnazione che definisce una procedura espropriativa deve qualificarsi come un atto esecutivo, contro il quale l’unico rimedio esperibile è l’impugnazione ex art. 617 c.p.c.

 

Non è invece ammessa l’opposizione all’esecuzione, proprio perché con l’assegnazione la procedura esecutiva si esaurisce e non residua alcuno spazio per contestarne la legittimità (Pappalardo A. , “Il pignoramento presso terzi, procedimento e questioni controverse”, in rivista esecuzione forzata 2002, 77; Demarchi, “ La nuova esecuzione forzata” , Zanichelli, 2009 ed altri).

 

Sul punto anche  l’opinione della giurisprudenza è conforme. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, e quindi essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono alla stessa, come nel caso in cui si assuma che la somma da assegnare non è stata correttamente determinata (Cass.,16 Maggio 2006, n° 11360). Sempre allo strumento di cui all’art. 617 c.p.c si deve ricorrere qualora, contestandosi il carattere positivo della dichiarazione del terzo, si alleghi che quest’ultimo era in realtà negativo e che dunque mancava il presupposto per l’assegnazione (Cass. 16 Maggio 2005 n° 10180, in Riv.esec. forz. 2005, 704 – Cass. Civ. sez. IV, 17.01.2012, N°615).

 

Pignoramento dello stipendio. L’assegnazione paralizza ogni altra azione esecutiva. Tribunale di Cagliari 27/10/2012

L’intervenuta assegnazione, in favore del creditore procedente, del credito vantato dal debitore verso il datore di lavoro determina la temporanea inesigibilità dell’obbligazione azionata.

L’assegnazione dello stipendio realizzerebbe infatti una cessione del credito pro solvendo che paralizzerebbe, così come avviene nello schema della dazione in conto di pagamento, il diritto della creditrice di pretendere l’adempimento dalla debitrice originaria, nonchè il diritto di agire in esecutivis nei confronti di altro coobbligato in solido, per ottenere, attraverso l’aggressione di altri cespiti, la più rapida soddisfazione del credito.

Solo l’eventuale inadempimento del terzo assegnato, ovvero la rinunzia alla assegnazione già ottenuta, legittimerebbe il creditore assegnatario ad agire, nuovamente, in forza del titolo esecutivo originario, nei confronti del debitore o del coobbligato in solido.

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 27 ottobre 2012, ha così confermato, in sede di reclamo, il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice della esecuzione nella procedura esecutiva promossa contro un coobbligato.
L’orientamento è stato poi confermato dallo stesso Tribunale nelle successive pronunce.

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