Ordinanza di assegnazione somme pignorate o cose dovute dal terzo. Impugnazione

La dottrina è concorde nel ritenere che l’ordinanza di assegnazione che definisce una procedura espropriativa deve qualificarsi come un atto esecutivo, contro il quale l’unico rimedio esperibile è l’impugnazione ex art. 617 c.p.c.

 

Non è invece ammessa l’opposizione all’esecuzione, proprio perché con l’assegnazione la procedura esecutiva si esaurisce e non residua alcuno spazio per contestarne la legittimità (Pappalardo A. , “Il pignoramento presso terzi, procedimento e questioni controverse”, in rivista esecuzione forzata 2002, 77; Demarchi, “ La nuova esecuzione forzata” , Zanichelli, 2009 ed altri).

 

Sul punto anche  l’opinione della giurisprudenza è conforme. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, e quindi essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono alla stessa, come nel caso in cui si assuma che la somma da assegnare non è stata correttamente determinata (Cass.,16 Maggio 2006, n° 11360). Sempre allo strumento di cui all’art. 617 c.p.c si deve ricorrere qualora, contestandosi il carattere positivo della dichiarazione del terzo, si alleghi che quest’ultimo era in realtà negativo e che dunque mancava il presupposto per l’assegnazione (Cass. 16 Maggio 2005 n° 10180, in Riv.esec. forz. 2005, 704 – Cass. Civ. sez. IV, 17.01.2012, N°615).

 

Pignoramento dello stipendio. L’assegnazione paralizza ogni altra azione esecutiva. Tribunale di Cagliari 27/10/2012

L’intervenuta assegnazione, in favore del creditore procedente, del credito vantato dal debitore verso il datore di lavoro determina la temporanea inesigibilità dell’obbligazione azionata.

L’assegnazione dello stipendio realizzerebbe infatti una cessione del credito pro solvendo che paralizzerebbe, così come avviene nello schema della dazione in conto di pagamento, il diritto della creditrice di pretendere l’adempimento dalla debitrice originaria, nonchè il diritto di agire in esecutivis nei confronti di altro coobbligato in solido, per ottenere, attraverso l’aggressione di altri cespiti, la più rapida soddisfazione del credito.

Solo l’eventuale inadempimento del terzo assegnato, ovvero la rinunzia alla assegnazione già ottenuta, legittimerebbe il creditore assegnatario ad agire, nuovamente, in forza del titolo esecutivo originario, nei confronti del debitore o del coobbligato in solido.

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 27 ottobre 2012, ha così confermato, in sede di reclamo, il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice della esecuzione nella procedura esecutiva promossa contro un coobbligato.
L’orientamento è stato poi confermato dallo stesso Tribunale nelle successive pronunce.

IMG_2888.JPG