Gratuito patrocinio. Processo penale. Tribunale di Cagliari. Protocollo per la liquidazione accelerata

Alcuni giorni fa (06 febbraio 2013) l’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed il Tribunale di Cagliari hanno siglato un protocollo di intesa che prevede una liquidazione accelerata dei compensi a favore:

– dei difensori degli imputati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

– dei difensori d’ufficio degli imputati dichiarati irreperibili.

I difensori che aderiranno alla nuova procedura semplificata dovranno formulare istanza di liquidazione, in udienza, al termine della discussione, chiedendo l’applicazione del protocollo e delle tariffe standard nello stesso stabilite.

In caso di adesione il Tribunale provvederà alla liquidazione immediata o, comunque, entro 5 giorni.

Per i difensori che invece non intenderanno avvalersene rimane ferma la possibilità di deposito della richiesta in cancelleria con applicazione dei parametri vigenti.

Il protocollo è consultabile al seguente link:

Fai clic per accedere a news_07_02_2013_31253.pdf

Pensioni. Pignorabilità. La quota impignorabile secondo il Tribunale di Cagliari

In seguito all’intervento della Corte Costituzionale (Sent. 506/2002), è consentita la pignorabilità di quella parte di pensione, indennità rendita o assegno del debitore, che eccede quanto necessario per le esigenze di vita dello stesso.

Fatta salva tale vitale esigenza (ex art.38,co.2, Cost.), la parte eccedente è regolarmente assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale(art.2740 c.c.).

Al riguardo si osserva che non avendo il Legislatore ancora stabilito la parte di pensione impignorabile, ex art.38, co 2,Cost., resta al Giudice, attraverso la sua libera valutazione, di determinare la sussistenza dell’eccedenza in parola per poi, eventualmente, disporne l’ assegnazione al creditore.

Sul punto, il Tribunale di Cagliari – discostandosi, in modo più garantista, rispetto ad altre curie – ha, da diverso tempo, ritenuto l’importo di circa 750,00 euro il minimo indispensabile per garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.

Conseguentemente, possono essere legittimamente sottoposte a pignoramento, nella misura di legge (1/5), le pensioni dirette o di reversibilità che oltrepassano tale soglia.

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Estinzione del processo esecutivo. Impugnazione. Tribunale di Cagliari Sent. 2542/2012 05/10/12

Con la sentenza n. 2542/2012 del 05/10/2012 il Tribunale di Cagliari ha deciso, dichiarandolo inammissibile, il reclamo proposto dal creditore avverso il provvedimento con cui il G. E., rilevata “..l’invalidita’ quale cambiale dell’atto posto a fondamento del precetto per cui è causa” , ha rigettato l’istanza di assegnazione e dichiarato l’estinzione del procedimento esecutivo, dal medesimo promosso, con la forma del pignoramento presso terzi.

Richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 1 aprile 2004 n. 6391) il Tribunale ha così motivato l’inammissibilita’ del reclamo:
“…Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo, come nel caso in esame, per cause diverse da quelle tipiche (e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo esecutivo ex art. 629 cpc, dall’inattivita’ delle parti ex art. 630 cpc, dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cpc, dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilita’ dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, e’ impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art.630 cpc , che è il rimedio per la dichiarazione di estinzione tipica”.

Orbene, il difensore, prima di dispiegare impugnazione, dovra’ in particolare analizzare se il contenuto del provvedimento di estinzione ritenuto illegittimo sia “tipico” o “atipico” e così, a seconda dei casi, optare per il rimedio del reclamo o dell’opposizione agli atti esecutivi.
(Avv. Giuseppe Di Marco)
Tribunale di Cagliari Sent. 2542/2012 del 05/10/12