Il provvedimento anticipatorio e provvisorio di rilascio è espressamente disciplinato nell’ambito del procedimento di convalida di licenza o sfratto e la sua emissione segna il passaggio dalla fase sommaria a quella a cognizione piena, ex art. 667 c.p.c., che consegue all’opposizione dell’intimato.
Tale collocazione esclude che l’istanza relativa possa essere avanzata in un procedimento ordinario di cognizione ex art. 447 c.p.c., avente ad oggetto la domanda risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni, ovvero la domanda di accertamento della cessazione della locazione per scadenza del termine.
Nel procedimento ordinario, il rilascio potrà eventualmente essere richiesto in corso di causa, non ai sensi dell’art. 655 c.p.c., ma quale provvedimento cautelare, ex art. 700 c.p.c., quando ne ricorrano i presupposti.


