Sinistri stradali. Sinistro avvenuto nel territorio Italiano con veicolo immatricolato ed assicurato all’estero

La possibilità di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, tra due veicoli a motore, direttamente dalla propria compagnia assicuratrice (il c.d. “Indennizzo diretto”) è espressamente esclusa, tra le altre ipotesi, nel caso in cui il veicolo antagonista sia immatricolato ed assicurato all’estero.

In tali casi la richiesta di risarcimento va inoltrata, anziché alla propria compagnia, all’ U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO ( sede: Corso Sempione, 39, 20145 Milano) il quale indicherà al richiedente quale compagnia Italiana sarà incaricata di gestire il sinistro in nome e per conto della compagnia straniera.

L’attività dell’ufficio è disciplinata dagli artt. 125 e 126 del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private).

Prova testimoniale civile. Formulazione. Massime

La richiesta di provare un fatto con testimoni esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa (Cass. Civ. 12/10/2011, n. 20997).

Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità e per l’indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova (Cass. Civ. 07/06/2011, n. 12297).

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilità il giudice all’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421 co 1 c.p.c. avente ad oggetto l’indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l’assegnazione di un termine perentorio per porci rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio è non sanabile nemmeno sul l’accordo delle parti (Cass. Civ. Sez. Lav. 28/07/2010, n. 17649).

L’inosservanza della disposizione dell’art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice (Cass. Civ. 31/01/2007, n. 2201).

Guida in stato di ebbrezza. Tasso alcolemico tra 0,8 ed 1,5 g/l, inapplicabilità sospensione cautelare patente ex art. 223 Cds

L’articolo 186 del D. Lgs. 285/1992, nella sua attuale formulazione (come modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120), punisce chi guida veicoli in stato di ebbrezza prevedendo, in generale, tre differenti ipotesi, che rinvengono la loro differenziazione nel diverso tasso alcolemico, riscontrato nel soggetto sottoposto ad accertamenti.

Precisamente, la prima fattispecie, prevista dal comma 2 lettera a), ricorre qualora sia accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la seconda, indicata nella lettera b), si verifica nel caso in cui sia riscontrato un tasso compreso tra 0,8 ed 1,5 g/l, infine la terza, lettera c), quando il tasso stesso è superiore a 1,5.

Mentre nell’ipotesi sub a) la violazione costituisce semplice illecito amministrativo, nel caso sub b) ed in quella, più grave, sub c) è prevista sia una principale sanzione di carattere strettamente penale, sia un’altra di natura amministrativa.

Quella principale di natura amministrativa, presuppone necessariamente l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato e, pertanto, dispiega vigenza ed efficacia in esecuzione di una sentenza di condanna (resa a seguito di dibattimento o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.) oppure di un decreto penale di condanna.

Il comma 9, dello stesso art. 186 Cds, attribuisce inoltre al Prefetto il potere di sospendere la patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

Senonchè, la sua applicazione è condizionata al fatto che l’esito dell’accertamento, operato ai sensi dei commi 4 e 5, produca un risultato corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Ovvero al solo ricorrere dell’ipotesi di cui alla lettera c) (tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5) dell’articolo in disamina.

Non invece alla violazione di cui alla lettera b) (0,8-1,5 g/l).

Il richiamo dell’anzidetta previsione (comma 9 art. 186 Cds) si rende necessario poiché questa è l’unica che, in siffatta ipotesi, impone al Prefetto un intervento di natura cautelare, essendo esclusa l’applicazione della norma di cui all’art. 223 cds, perché avente carattere generale rispetto ad essa.

Quello appena esposto è il rigoroso ragionamento del Supremo Collegio, espresso nella recente sentenza del 19 ottobre 2010 n. 21447.

Sulla scorta di tale pronuncia il provvedimento di sospensione provvisoria, adottato ex art. 223 cds, deve considerarsi assolutamente illegittimo.

Ed invero nel caso esaminato dalla Suprema Corte:
a) la misura cautelare è stata applicata in una ipotesi diversa da quella prevista dal comma 9 dell’art. 186 Cds, che in subjecta materia costituisce l’unica situazione che tolleri un intervento cautelare;
b) detta previsione cautelare, a mente dei principi generali, deve infatti considerarsi prevalente rispetto ad ogni altra disposizione, in quanto lex specialis:
c) conseguentemente, al di fuori dei limiti determinati dal citato art. 186 co. 9 Cds, non può trovare applicazione la norma di carattere generale di cui all’art. 223 Cds.

(Avv. Giuseppe Di Marco)