Contratto autonomo di garanzia. Nozione

Il contratto autonomo di garanzia è diretto a costituire una garanzia personale totalmente svincolata dall’obbligazione principale – questa è la fondamentale distinzione con l’istituto della fideiussione, che invece è obbligazione accessoria rispetto a quella gravante sul debitore principale; vedasi artt. 1936 e ss. c.c. – tanto è vero che il garante sarà costretto ad eseguire la prestazione oggetto di garanzia ancorché il rapporto principale sia, ad esempio, invalido.

Al fine di rendere maggiormente efficace la garanzia in disamina, si è affermato nella prassi l’uso di includere in detto contratto la c.d. clausola di pagamento a prima richiesta.

Per effetto di detta clausola, sarà sufficiente per il creditore dichiarare che il debitore principale non ha adempiuto l’obbligazione per ottenere dal garante la prestazione oggetto di garanzia.

Patteggiamento: natura della sentenza di patteggiamento

Sulla qualificazione della pronuncia emessa ai sensi dell’art. 442 co. 2 c.p.p. non vi è unanimità di vedute.

Sono due gli indirizzi prevalenti che si contrappongono, comunque accomunati dall’imprescindibile constatazione che si tratti in ogni caso di una inflizione di pena.

Un primo orientamento nega alla sentenza di patteggiamento la natura propria di una sentenza di condanna, differenziandosi da questa per l’assenza dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato.

Ed invero la pronuncia non risulta subordinata all’accertamento della responsabilità dell’imputato, bensì ad un difetto di convincimento in ordine alla sua innocenza giacché l’art. 444 c.p.c. impone al giudice una verifica negativa in ordine al dovere di sentenziare ai sensi dell’art. 129 c.p.c. (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).

Si realizzerebbe quindi un capovolgimento della regola di cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti anche quando manchi sia dubbia o contraddittoria la prova positiva del l’innocenza dell’incolpato. Ciò sul piano logico equivale a dire che non è stato raggiunto il convincimento della sua colpevolezza.

Secondo altro orientamento la decisione non prescinde invece dal l’accertamento del fatto e della colpevolezza dell’imputato.

Tale orientamento si fonda sulla equiparazione operata dall’art. 445 co. 1 c.p.c. e su due sentenze: quella della Corte Costituzionale la n. 313 del 2/07/1990 e quella delle Sezioni Unite della Cassazione del 29/02/2005, cui si rimanda per una più approfondita disamina della questione.

Sembrerebbe comunque preferibile tale ultima impostazione poiché l’infilizione di una pena che prescindesse dall’accertamento (anche se atipico) della responsabilità realizzerebbe una rinuncia all’esercizio dell’azione penale, con violazione dell’art. 112 Cost., o una rinuncia al diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Locazione: il rilascio può essere chiesto in un ordinario processo di cognizione ex art. 447 bis c.p.c.?

Il provvedimento anticipatorio e provvisorio di rilascio è espressamente disciplinato nell’ambito del procedimento di convalida di licenza o sfratto e la sua emissione segna il passaggio dalla fase sommaria a quella a cognizione piena, ex art. 667 c.p.c., che consegue all’opposizione dell’intimato.

Tale collocazione esclude che l’istanza relativa possa essere avanzata in un procedimento ordinario di cognizione ex art. 447 c.p.c., avente ad oggetto la domanda risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni, ovvero la domanda di accertamento della cessazione della locazione per scadenza del termine.

Nel procedimento ordinario, il rilascio potrà eventualmente essere richiesto in corso di causa, non ai sensi dell’art. 655 c.p.c., ma quale provvedimento cautelare, ex art. 700 c.p.c., quando ne ricorrano i presupposti.