Locazione. Vizi della cosa locata ed eccezione di inadempimento. Massime

In tema di locazioni, al conduttore che assuma di non aver potuto godere del bene in maniera esauriente a causa dei vizi ivi riscontrati, è riconosciuto il diritto di chiedere una riduzione del canone in ragione dell’entità del mancato godimento. Nel contratto di locazione, difatti, l’eccezione del contratto non esattamente adempiuto, si fonda su due presupposti: l’esistenza dell’inadempimento di entrambe le parti e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti. Orbene, ne deriva che il godimento protratto dell’immobile, da parte del conduttore, non legittima la sospensione del pagamento dei canoni in quanto ciò finirebbe per contrastare il rapporto di proporzionalità con l’inadempimento del locatore (Trib. Monza, Sez. II, 26/04/2011).

In tema di locazione, qualora il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna. Ne consegue che, in questo caso, egli non può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, nè il risarcimento del danno o l’esatto adempimento, nè avvalessi dell’eccezione di adempimento (Cass. Civ. Sez. III, 01/12/2009, n. 25278).

In un contratto di locazione, qualora il conduttore abbia conseguito un godimento solo parziale della cosa, sia per vizi della stessa preesistenti al contratto sia per gli interventi edilizi necessari per l’eliminazione dei vizi, si configura una forma di inadempimento da parte del locatore idoneo a giustificare l’eccezione di inadempimento. Poichè l’autotutela realizzata dal creditore deve essere proporzionata al l’inadempimento subito, anche in applicazione del principio di correttezza, l’adempimento inesatto può comportare solo una riduzione della controprestazione, ossia, nel caso di specie, del canone dovuto (App. Bologna, Sez. II, 04/05/2006).

In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l’immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale ( nel caso di specie le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l’immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell’intero canone, se non può validamente opporre l’eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell’utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto (Cass. Civ., Sez. III, 27/02/2004, n.3991).

L’eccezione di inadempimento postula proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione l’ala oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede (nella specie, in relazione ad un contratto di locazione, è stata esclusa la legittimità dell’eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore che, pur continuando a godere dell’immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, aveva sospeso l’intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone (Trib. Roma, 21/03/2002).

Prova testimoniale civile. Formulazione. Massime

La richiesta di provare un fatto con testimoni esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa (Cass. Civ. 12/10/2011, n. 20997).

Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità e per l’indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova (Cass. Civ. 07/06/2011, n. 12297).

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilità il giudice all’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421 co 1 c.p.c. avente ad oggetto l’indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l’assegnazione di un termine perentorio per porci rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio è non sanabile nemmeno sul l’accordo delle parti (Cass. Civ. Sez. Lav. 28/07/2010, n. 17649).

L’inosservanza della disposizione dell’art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice (Cass. Civ. 31/01/2007, n. 2201).

Guida in stato di ebbrezza. Tasso alcolemico tra 0,8 ed 1,5 g/l, inapplicabilità sospensione cautelare patente ex art. 223 Cds

L’articolo 186 del D. Lgs. 285/1992, nella sua attuale formulazione (come modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120), punisce chi guida veicoli in stato di ebbrezza prevedendo, in generale, tre differenti ipotesi, che rinvengono la loro differenziazione nel diverso tasso alcolemico, riscontrato nel soggetto sottoposto ad accertamenti.

Precisamente, la prima fattispecie, prevista dal comma 2 lettera a), ricorre qualora sia accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la seconda, indicata nella lettera b), si verifica nel caso in cui sia riscontrato un tasso compreso tra 0,8 ed 1,5 g/l, infine la terza, lettera c), quando il tasso stesso è superiore a 1,5.

Mentre nell’ipotesi sub a) la violazione costituisce semplice illecito amministrativo, nel caso sub b) ed in quella, più grave, sub c) è prevista sia una principale sanzione di carattere strettamente penale, sia un’altra di natura amministrativa.

Quella principale di natura amministrativa, presuppone necessariamente l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato e, pertanto, dispiega vigenza ed efficacia in esecuzione di una sentenza di condanna (resa a seguito di dibattimento o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.) oppure di un decreto penale di condanna.

Il comma 9, dello stesso art. 186 Cds, attribuisce inoltre al Prefetto il potere di sospendere la patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

Senonchè, la sua applicazione è condizionata al fatto che l’esito dell’accertamento, operato ai sensi dei commi 4 e 5, produca un risultato corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Ovvero al solo ricorrere dell’ipotesi di cui alla lettera c) (tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5) dell’articolo in disamina.

Non invece alla violazione di cui alla lettera b) (0,8-1,5 g/l).

Il richiamo dell’anzidetta previsione (comma 9 art. 186 Cds) si rende necessario poiché questa è l’unica che, in siffatta ipotesi, impone al Prefetto un intervento di natura cautelare, essendo esclusa l’applicazione della norma di cui all’art. 223 cds, perché avente carattere generale rispetto ad essa.

Quello appena esposto è il rigoroso ragionamento del Supremo Collegio, espresso nella recente sentenza del 19 ottobre 2010 n. 21447.

Sulla scorta di tale pronuncia il provvedimento di sospensione provvisoria, adottato ex art. 223 cds, deve considerarsi assolutamente illegittimo.

Ed invero nel caso esaminato dalla Suprema Corte:
a) la misura cautelare è stata applicata in una ipotesi diversa da quella prevista dal comma 9 dell’art. 186 Cds, che in subjecta materia costituisce l’unica situazione che tolleri un intervento cautelare;
b) detta previsione cautelare, a mente dei principi generali, deve infatti considerarsi prevalente rispetto ad ogni altra disposizione, in quanto lex specialis:
c) conseguentemente, al di fuori dei limiti determinati dal citato art. 186 co. 9 Cds, non può trovare applicazione la norma di carattere generale di cui all’art. 223 Cds.

(Avv. Giuseppe Di Marco)