La cedolare secca sugli affitti e le sanzioni per omessa registrazione del contratto

L’art. 3 del D. Lgs. 23/2011 ha introdotto la c.d. “Cedolare secca” sugli affitti degli immobili ad uso abitativo, la quale si sostanzia in un regime alternativo di tassazione dei canoni locativi.

Mentre prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 i canoni venivano sommati al reddito imponibile e tassati secondo l’aliquota applicabile, con il nuovo sistema il locatore può optare per una tassazione fissa (attualmente del 21%) sui canoni, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

La disposizione in commento ha introdotto, poi, pesanti sanzioni per l’omessa registrazione del contratto. Nel caso di omessa richiesta di registrazione del contratto:
– si applica l’art. 69 del TUIR che prevede una sanzione amministrativa dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta;
– la durata del contratto è stabilita in quattro anni a decorrere dalla registrazione volontaria o d’ufficio;
– a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale.

Le medesime disposizioni si applicano anche al caso in cui nel contratto di locazione registrato sia indicato un canone inferiore a quello effettivo oppure sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

Il silenzio amministrativo e l’obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione

Prima dell’entrata in vigore della L. n.241/1990 (in materia di procedimento amministrativo) nel nostro ordinamento non sussisteva una norma che, in armonia con i principi di buona amministrazione e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., imponesse in via generale alla Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento esplicito.

Detta carenza finiva per incentivare i silenzi ed i comportamenti ostruzionistici della Pubblica Amministrazione, con conseguente pregiudizio per gli interessati.

La legge, più sopra richiamata, ha poi sancito l’obbligo generale della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Nel caso di violazione dell’obbligo di provvedere, sono previste dall’ordinamento diverse sanzioni, sia di natura civile che penale (es.: Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione art. 328 c.p.).

È poi previsto uno specifico potere sostitutivo in capo ad un’altra Autorità per ovviare all’inattività dell’ente titolare del potere.

Infine, in ipotesi tassativamente determinate viene attribuito un determinato significato all’inerzia della Pubblica Amministrazione.

Avremo così il c.d. silenzio con valore tipico o silenzio significativo ed il silenzio non significativo o silenzio inadempimento.

Le ipotesi di silenzio significativo, sono le seguenti:

a) Silenzio assenso: si ha quando la legge attribuisce al silenzio valore di accoglimento di una istanza. Esso è disciplinato in via generale dall’art. 20 della L. 241/90. Ciò si verifica in genere per le istanze dirette ad ottenere taluni provvedimenti autorizzativi;

b) Silenzio diniego: si ha quando la legge conferisce all’inerzia della Pubblica Amministrazione il significato di un diniego.
È istituto eccezionale e, quindi, ammesso, nelle sole ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
Nel ricorso giurisdizionale il soggetto leso chiede pertanto l’annullamento del silenzio formatosi
.

c) silenzio rigetto rappresenta un tertium genus. Tipico esempio è quello contemplato dall’art. 6 del DPR n.1199/71, che disciplina i procedimenti giustiziali (ricorso gerarchico, in opposizione, straordinario):decorso un determinato termine dalla presentazione del ricorso, senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Il silenzio non significativo invece consiste nel silenzio inadempimento, detto anche silenzio rifiuto.
È un istituto che costituisce una forma di tutela successiva a favore del cittadino.
Si ha quando la Pubblica Amministrazione di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte di un cittadino, abbia omesso di provvedere entrò i termini previsti dalla legge o regolamento e questa non contenga alcuna indicazione sul valore da attribuire al silenzio.
La Pubblica Amministrazione conserva il suo potere di provvedere per tutta la durata dell’inadempimento, anche nell’ipotesi in cui sia già stato proposto ricorso al Giudice Amministrativo.

Sinistri stradali. Sinistro avvenuto nel territorio Italiano con veicolo immatricolato ed assicurato all’estero

La possibilità di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, tra due veicoli a motore, direttamente dalla propria compagnia assicuratrice (il c.d. “Indennizzo diretto”) è espressamente esclusa, tra le altre ipotesi, nel caso in cui il veicolo antagonista sia immatricolato ed assicurato all’estero.

In tali casi la richiesta di risarcimento va inoltrata, anziché alla propria compagnia, all’ U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO ( sede: Corso Sempione, 39, 20145 Milano) il quale indicherà al richiedente quale compagnia Italiana sarà incaricata di gestire il sinistro in nome e per conto della compagnia straniera.

L’attività dell’ufficio è disciplinata dagli artt. 125 e 126 del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private).