Diffida accertativa della Direzione Territoriale del Lavoro e regime delle spese di notifica

Cosa è la diffida accertativa di crediti patrimoniali della Direzione Territoriale del Lavoro

La diffida accertativa della Direzione Territoriale del Lavoro è disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 .

In sintesi, l’anzidetta disposizione normativa assegna al personale ispettivo delle Direzioni Territoriali e Regionali del Ministero del Lavoro il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione delle spettanze patrimoniali dovute al prestatore di lavoro, in qualunque modo derivanti dal rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla notifica della diffida può promuovere un tentativo di conciliazione.

In mancanza,  ovvero in caso di esito negativo del tentativo stesso, il provvedimento acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

Mediante lo stesso titolo il lavoratore può, quindi, agire esecutivamente nei confronti del datore di lavoro per la soddisfazione del credito accertato.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento di natura stragiudiziale a formazione amministrativa, per la cui esecutorietà non è perciò necessaria la spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c. (sul punto v.si Circ. 5/07/2005, Ministero Lav.).

Il regime delle spese di notifica e di quelle successive necessarie per la esecuzione

Proprio la natura amministrativa dello stesso atto, sebbene vertente in materia di lavoro, ha di recente  determinato il Ministero della Giustizia ad  escludere l’applicabilità dell’articolo unico della L. 2 aprile 1958 n. 319 – come modificato dall’art. 10 della più recente L. 11 agosto  1973, n. 533 -, con il quale, come noto, si stabilisce la gratuità di atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie individuali di lavoro e l’esenzione, senza limiti di valore e competenza, degli stessi dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa, diritto di qualsivoglia specie (Risposta del 18/02/2015 al quesito posto al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia dall’ UNEP di Livorno).

In particolare, il Ministero della Giustizia, successivamente interpellato anche dalla Corte di Appello di Ancona, così ha argomentato:  nella disposizione richiamata  è assente qualsiasi riferimento alla fattispecie della diffida accertativa e pertanto un’interpretazione estensiva della norma  condurrebbe ad un’ipotesi di danno erariale (Risposta del 30/07/2015 al quesito posto al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia dal Corte di Appello di Ancona).

In virtù di tale interpretazione  i prestatori di lavoro che hanno ottenuto diffide accertative, divenute esecutive, dai Direttori Territoriali del Ministero del Lavoro, dovranno sopportare tutte le spese vive per poter mettere  in esecuzione il titolo ottenuto contro il datore di lavoro inadempiente (ad es: spese di notifica del precetto, spese di richiesta del pignoramento, pagamento contributo unificato ecc.).

Costi di esecuzione che invece non sopporteranno i prestatori di lavoro che, per i medesimi crediti, hanno ottenuto un riconoscimento giudiziale (ovvero provvedimento di conciliazione degli Uffici competenti).

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PENSIONE: NUOVI LIMITI DI IMPIGNORABILITA’ AI SENSI DEL D.L. 83/2015

Con il decreto legge  n. 83/2015 del 27/06/2015, emanato in tema di “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” , è stato  novellato l’art. 545 del codice di procedura civile, rubricato “Crediti impignorabili”, che stabilisce adesso alcune più specifiche limitazioni in tema di pignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione dal debitore. 

Con tale intervento  è stata  finalmente determinata  la parte impignorabile di pensione, indennità, rendita o assegno del debitore, necessaria per le esigenze di vita dello stesso., ex art. 38, co. 2, della Costituzione.

Una misura legislativa più volte invocata, anche a seguito del noto intervento della Corte Costituzionale (Sent. 506/2002).

Prima d’ora,  l’individuazione di tale limite, in assenza di un intervento del Legislatore, era invece demandata alla libera valutazione del Giudice.

Sul punto, il nuovo art. 545 c.p.c., comma 7, stabilisce  che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale,aumentato della metà…”.

Si consideri che, attualmente, la misura dell’assegno sociale è di circa 450,00 euro mensili, per cui, lo stesso, aumentato della metà fa sì che la somma mensile, assolutamente, impignorabile sia pari a 680,00 euro circa.

La  parte di pensione, indennità, rendita o assegno del debitore, che eccede tale limite è, invece, parzialmente  pignorabile, nella misura, già  stabilita dall’art. 545 c.p.c., di un quinto (art. 545, comma 7, c.p.c.).

Con il decreto legge n. 83/2015 l’impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione è stata, inoltre, estesa agli accrediti delle stesse sul conto bancario e postale del pensionato.

Se però gli accantonamenti sul conto bancario o postale, delle somme percepite a tale titolo, sono anteriori al pignoramento potrà essere sottoposto a vincolo solo l’importo eccedente il triplo della pensione sociale (in altre parole impignorabilità sino a 1.440,00 euro circa; art. 545, comma 9, c.p.c.). L’eccedenza potrà essere, ovviamente, pignorata solo nella misura di un quinto, fatte salve le ipotesi di cui al terzo quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c., nonché quelle previste da speciali disposizioni di legge.

Tali disposizioni si applicano, esclusivamente, alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27/06/2015.

G D M

 

Formula del pignoramento di autoveicoli, dopo la conversione del Decreto Legge 132/2014

In sede di conversione del DL 132/2014 è stata introdotta una disciplina speciale per il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, con l’obiettivo di responsabilizzare il debitore.
Qui di seguito, si suggerisce una  formula su cui l’operatore potrà – con ogni altro adeguamento e/o miglioramento che riterrà opportuno  – elaborare il nuovo atto, disciplinato dall’art. 521 – bis del codice di procedura civile.

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI
Atto di pignoramento mobiliare di autoveicolo

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell’UNEP, presso la Corte d’Appello di _____________
Premesso che:
1) l’avv. _______________________, con studio in ______________, via____________, _____ (tel:_____________; fax:________________; indirizzo di posta elettronica certificata________________), quale procuratore, giusta delega resa a margine del _________________, di _______________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ____________, corrente in __________________, in data __________________ ha notificato a l Sig.____________________ (C.F.: ___________________), titolare dell’omonima ditta (P. IVA: __________________), atto di precetto con il quale gli ha intimato il pagamento, in favore della _________________, della somma di Euro ________________, in forza del decreto ingiuntivo del _____________________ n. ____________, notificato al debitore il _______________, non opposto, dichiarato esecutivo in data __________________, munito di formula esecutiva in data ________________;
2) Spirato inutilmente il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, lo stesso avv. __________________, nell’interesse della _______________________, mi ha incaricato di sottoporre a pignoramento l’autoveicolo di proprietà del Sig. _______________________, fornendone e sottoscrivendone la classificazione che segue:
– autoveicolo ad uso privato per trasporto di persone, tg._________________, telaio n._________________, omologazione________________, fabbrica___________, tipo_______________, immatricolato in data ________________________cavalli fiscali_____________, kw__________, cilindrata___________, alimentazione_______________;

_______________lì, ______________

Avv. __________________

Tutto ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, visto il richiamato titolo e l’atto di precetto notificato in data _________________,

ho ingiunto

come col presente atto formalmente ingiungo a ____________________ (C.F.: _______________________________), titolare dell’omonima ditta (P. IVA: ___________________________), residente in ______________ (__) Via __________________________, ___, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per il quale si procede il bene mobile registrato sopra descritto, nel contempo

ho intimato

allo stesso ____________________ (C.F.: _______________________________), titolare dell’omonima ditta (P. IVA: ___________________________), residente in ______________ (__) Via __________________________, ___, a consegnare entro 10 (dieci) giorni l’autovettura pignorata, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della medesima, all’Istituto Vendite Giudiziarie di ______________ , con sede in _________________, Via_______________, n.__.
Si informa il debitore che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere che il bene pignorato sia sostituito con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese successive, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
A tal fine, richiesto dall’avv. _____________________, ho notificato il presente atto a:
______________________, Via ________________, ____, ________, _____________ (___)

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