PENSIONE: NUOVI LIMITI DI IMPIGNORABILITA’ AI SENSI DEL D.L. 83/2015

Con il decreto legge  n. 83/2015 del 27/06/2015, emanato in tema di “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” , è stato  novellato l’art. 545 del codice di procedura civile, rubricato “Crediti impignorabili”, che stabilisce adesso alcune più specifiche limitazioni in tema di pignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione dal debitore. 

Con tale intervento  è stata  finalmente determinata  la parte impignorabile di pensione, indennità, rendita o assegno del debitore, necessaria per le esigenze di vita dello stesso., ex art. 38, co. 2, della Costituzione.

Una misura legislativa più volte invocata, anche a seguito del noto intervento della Corte Costituzionale (Sent. 506/2002).

Prima d’ora,  l’individuazione di tale limite, in assenza di un intervento del Legislatore, era invece demandata alla libera valutazione del Giudice.

Sul punto, il nuovo art. 545 c.p.c., comma 7, stabilisce  che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale,aumentato della metà…”.

Si consideri che, attualmente, la misura dell’assegno sociale è di circa 450,00 euro mensili, per cui, lo stesso, aumentato della metà fa sì che la somma mensile, assolutamente, impignorabile sia pari a 680,00 euro circa.

La  parte di pensione, indennità, rendita o assegno del debitore, che eccede tale limite è, invece, parzialmente  pignorabile, nella misura, già  stabilita dall’art. 545 c.p.c., di un quinto (art. 545, comma 7, c.p.c.).

Con il decreto legge n. 83/2015 l’impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione è stata, inoltre, estesa agli accrediti delle stesse sul conto bancario e postale del pensionato.

Se però gli accantonamenti sul conto bancario o postale, delle somme percepite a tale titolo, sono anteriori al pignoramento potrà essere sottoposto a vincolo solo l’importo eccedente il triplo della pensione sociale (in altre parole impignorabilità sino a 1.440,00 euro circa; art. 545, comma 9, c.p.c.). L’eccedenza potrà essere, ovviamente, pignorata solo nella misura di un quinto, fatte salve le ipotesi di cui al terzo quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c., nonché quelle previste da speciali disposizioni di legge.

Tali disposizioni si applicano, esclusivamente, alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27/06/2015.

G D M

 

Giudizio di ottemperanza: è suscettibile d’esecuzione l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 CPC?

“L’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 cpc nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una P.A. o soggetto ad essa equiparato ai sensi del codice del processo amministrativo, avendo portata decisoria (dell’esistenza, dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112 comma 3 lett. c e art. 7 comma 2 D. Lgs. N. 104/2010. – CPA)

Cons. Stato (Ad. Plen.) 10/04/2012, n. 2

Estinzione del processo esecutivo. Impugnazione. Tribunale di Cagliari Sent. 2542/2012 05/10/12

Con la sentenza n. 2542/2012 del 05/10/2012 il Tribunale di Cagliari ha deciso, dichiarandolo inammissibile, il reclamo proposto dal creditore avverso il provvedimento con cui il G. E., rilevata “..l’invalidita’ quale cambiale dell’atto posto a fondamento del precetto per cui è causa” , ha rigettato l’istanza di assegnazione e dichiarato l’estinzione del procedimento esecutivo, dal medesimo promosso, con la forma del pignoramento presso terzi.

Richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 1 aprile 2004 n. 6391) il Tribunale ha così motivato l’inammissibilita’ del reclamo:
“…Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo, come nel caso in esame, per cause diverse da quelle tipiche (e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo esecutivo ex art. 629 cpc, dall’inattivita’ delle parti ex art. 630 cpc, dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 cpc, dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilita’ dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, e’ impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art.630 cpc , che è il rimedio per la dichiarazione di estinzione tipica”.

Orbene, il difensore, prima di dispiegare impugnazione, dovra’ in particolare analizzare se il contenuto del provvedimento di estinzione ritenuto illegittimo sia “tipico” o “atipico” e così, a seconda dei casi, optare per il rimedio del reclamo o dell’opposizione agli atti esecutivi.
(Avv. Giuseppe Di Marco)
Tribunale di Cagliari Sent. 2542/2012 del 05/10/12