Cartelle ed esecuzioni esattoriali. Legge di stabilità 2013. Nuovo rimedio a tutela del contribuente

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto un nuovo rimedio a tutela del contribuente che, dal 1° gennaio di quest’anno, riceva la notifica di un cartella esattoriale anomala o, comunque, di un qualsiasi altro atto esattoriale (cautelare o esecutivo) illegittimo, da parte del concessionario della riscossione.

In sintesi:

In detta ipotesi, entro 90 giorni dal ricevimento dell’atto, il contribuente, può comunicare (anche con modalità telematica) al concessionario stesso, documentandolo, il motivo della illegittimità dell’atto;

L’agente della riscossione, entro dieci giorni dal ricevimento, sospende ogni iniziativa e trasmette la dichiarazione del contribuente all’ente creditore affinchè svolga le opportune verifiche ed adotti le conseguenti determinazioni (sospensione, sgravio, conferma della pretesa);

Se dovesse, tuttavia, spirare inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, la partita è annullata di diritto e quest’ultima e’ considerata, automaticamente, discaricata dei relativi ruoli.

Si verificherà in questo caso un’ipotesi di silenzio/assenso.

Di seguito si riportano i commi da 537 a 544, di cui all’art. 1 della Legge Finanziaria 2013, che disciplinano il nuovo istituto (aggiornati al 01/02/2013, http://normattiva.it/ ).

Art. 1, commi 537-544 L. 24/12/2013

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti e le societa’ incaricate per la riscossione dei
tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,
sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del
primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura
cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dichiarazione anche con modalita’ telematiche, con la quale venga
documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o
l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e’ reso
esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente
creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita’ del credito
sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente
creditore e’ tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,
provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al
concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di
sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
dell’inidoneita’ di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al
concessionario della riscossione per la ripresa dell’attivita’ di
recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della
comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei
conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,
trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data
di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto e quest’ultimo e’ considerato automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.
541. Ferma restando la responsabilita’ penale, nel caso in cui il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli
enti creditori il massimo supporto per l’automazione delle fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano
anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della
riscossione prima della data di entrata in vigore della presente
legge. L’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli
adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e’ considerato automaticamente discaricato dei relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
dell’ente creditore i corrispondenti importi.
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille
euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui
l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita’ della documentazione ai sensi del comma 539, non si
procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una
comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Locazione. Vizi della cosa locata ed eccezione di inadempimento. Massime

In tema di locazioni, al conduttore che assuma di non aver potuto godere del bene in maniera esauriente a causa dei vizi ivi riscontrati, è riconosciuto il diritto di chiedere una riduzione del canone in ragione dell’entità del mancato godimento. Nel contratto di locazione, difatti, l’eccezione del contratto non esattamente adempiuto, si fonda su due presupposti: l’esistenza dell’inadempimento di entrambe le parti e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti. Orbene, ne deriva che il godimento protratto dell’immobile, da parte del conduttore, non legittima la sospensione del pagamento dei canoni in quanto ciò finirebbe per contrastare il rapporto di proporzionalità con l’inadempimento del locatore (Trib. Monza, Sez. II, 26/04/2011).

In tema di locazione, qualora il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna. Ne consegue che, in questo caso, egli non può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, nè il risarcimento del danno o l’esatto adempimento, nè avvalessi dell’eccezione di adempimento (Cass. Civ. Sez. III, 01/12/2009, n. 25278).

In un contratto di locazione, qualora il conduttore abbia conseguito un godimento solo parziale della cosa, sia per vizi della stessa preesistenti al contratto sia per gli interventi edilizi necessari per l’eliminazione dei vizi, si configura una forma di inadempimento da parte del locatore idoneo a giustificare l’eccezione di inadempimento. Poichè l’autotutela realizzata dal creditore deve essere proporzionata al l’inadempimento subito, anche in applicazione del principio di correttezza, l’adempimento inesatto può comportare solo una riduzione della controprestazione, ossia, nel caso di specie, del canone dovuto (App. Bologna, Sez. II, 04/05/2006).

In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l’immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale ( nel caso di specie le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l’immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell’intero canone, se non può validamente opporre l’eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell’utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto (Cass. Civ., Sez. III, 27/02/2004, n.3991).

L’eccezione di inadempimento postula proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione l’ala oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede (nella specie, in relazione ad un contratto di locazione, è stata esclusa la legittimità dell’eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore che, pur continuando a godere dell’immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, aveva sospeso l’intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone (Trib. Roma, 21/03/2002).

Guida in stato di ebbrezza. Tasso alcolemico tra 0,8 ed 1,5 g/l, inapplicabilità sospensione cautelare patente ex art. 223 Cds

L’articolo 186 del D. Lgs. 285/1992, nella sua attuale formulazione (come modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120), punisce chi guida veicoli in stato di ebbrezza prevedendo, in generale, tre differenti ipotesi, che rinvengono la loro differenziazione nel diverso tasso alcolemico, riscontrato nel soggetto sottoposto ad accertamenti.

Precisamente, la prima fattispecie, prevista dal comma 2 lettera a), ricorre qualora sia accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la seconda, indicata nella lettera b), si verifica nel caso in cui sia riscontrato un tasso compreso tra 0,8 ed 1,5 g/l, infine la terza, lettera c), quando il tasso stesso è superiore a 1,5.

Mentre nell’ipotesi sub a) la violazione costituisce semplice illecito amministrativo, nel caso sub b) ed in quella, più grave, sub c) è prevista sia una principale sanzione di carattere strettamente penale, sia un’altra di natura amministrativa.

Quella principale di natura amministrativa, presuppone necessariamente l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato e, pertanto, dispiega vigenza ed efficacia in esecuzione di una sentenza di condanna (resa a seguito di dibattimento o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.) oppure di un decreto penale di condanna.

Il comma 9, dello stesso art. 186 Cds, attribuisce inoltre al Prefetto il potere di sospendere la patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

Senonchè, la sua applicazione è condizionata al fatto che l’esito dell’accertamento, operato ai sensi dei commi 4 e 5, produca un risultato corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Ovvero al solo ricorrere dell’ipotesi di cui alla lettera c) (tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5) dell’articolo in disamina.

Non invece alla violazione di cui alla lettera b) (0,8-1,5 g/l).

Il richiamo dell’anzidetta previsione (comma 9 art. 186 Cds) si rende necessario poiché questa è l’unica che, in siffatta ipotesi, impone al Prefetto un intervento di natura cautelare, essendo esclusa l’applicazione della norma di cui all’art. 223 cds, perché avente carattere generale rispetto ad essa.

Quello appena esposto è il rigoroso ragionamento del Supremo Collegio, espresso nella recente sentenza del 19 ottobre 2010 n. 21447.

Sulla scorta di tale pronuncia il provvedimento di sospensione provvisoria, adottato ex art. 223 cds, deve considerarsi assolutamente illegittimo.

Ed invero nel caso esaminato dalla Suprema Corte:
a) la misura cautelare è stata applicata in una ipotesi diversa da quella prevista dal comma 9 dell’art. 186 Cds, che in subjecta materia costituisce l’unica situazione che tolleri un intervento cautelare;
b) detta previsione cautelare, a mente dei principi generali, deve infatti considerarsi prevalente rispetto ad ogni altra disposizione, in quanto lex specialis:
c) conseguentemente, al di fuori dei limiti determinati dal citato art. 186 co. 9 Cds, non può trovare applicazione la norma di carattere generale di cui all’art. 223 Cds.

(Avv. Giuseppe Di Marco)