Contratto autonomo di garanzia. Nozione

Il contratto autonomo di garanzia è diretto a costituire una garanzia personale totalmente svincolata dall’obbligazione principale – questa è la fondamentale distinzione con l’istituto della fideiussione, che invece è obbligazione accessoria rispetto a quella gravante sul debitore principale; vedasi artt. 1936 e ss. c.c. – tanto è vero che il garante sarà costretto ad eseguire la prestazione oggetto di garanzia ancorché il rapporto principale sia, ad esempio, invalido.

Al fine di rendere maggiormente efficace la garanzia in disamina, si è affermato nella prassi l’uso di includere in detto contratto la c.d. clausola di pagamento a prima richiesta.

Per effetto di detta clausola, sarà sufficiente per il creditore dichiarare che il debitore principale non ha adempiuto l’obbligazione per ottenere dal garante la prestazione oggetto di garanzia.

Patteggiamento: natura della sentenza di patteggiamento

Sulla qualificazione della pronuncia emessa ai sensi dell’art. 442 co. 2 c.p.p. non vi è unanimità di vedute.

Sono due gli indirizzi prevalenti che si contrappongono, comunque accomunati dall’imprescindibile constatazione che si tratti in ogni caso di una inflizione di pena.

Un primo orientamento nega alla sentenza di patteggiamento la natura propria di una sentenza di condanna, differenziandosi da questa per l’assenza dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato.

Ed invero la pronuncia non risulta subordinata all’accertamento della responsabilità dell’imputato, bensì ad un difetto di convincimento in ordine alla sua innocenza giacché l’art. 444 c.p.c. impone al giudice una verifica negativa in ordine al dovere di sentenziare ai sensi dell’art. 129 c.p.c. (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).

Si realizzerebbe quindi un capovolgimento della regola di cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti anche quando manchi sia dubbia o contraddittoria la prova positiva del l’innocenza dell’incolpato. Ciò sul piano logico equivale a dire che non è stato raggiunto il convincimento della sua colpevolezza.

Secondo altro orientamento la decisione non prescinde invece dal l’accertamento del fatto e della colpevolezza dell’imputato.

Tale orientamento si fonda sulla equiparazione operata dall’art. 445 co. 1 c.p.c. e su due sentenze: quella della Corte Costituzionale la n. 313 del 2/07/1990 e quella delle Sezioni Unite della Cassazione del 29/02/2005, cui si rimanda per una più approfondita disamina della questione.

Sembrerebbe comunque preferibile tale ultima impostazione poiché l’infilizione di una pena che prescindesse dall’accertamento (anche se atipico) della responsabilità realizzerebbe una rinuncia all’esercizio dell’azione penale, con violazione dell’art. 112 Cost., o una rinuncia al diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Procedimento di ingiunzione. Notifica successiva al pagamento. Responsabilità aggravata

Cosa accade ove si verifichi il pagamento del capitale ingiunto tra la data del deposito della domanda e quella dell’emissione del decreto ingiuntivo?

Per verificare la legittimità della pronuncia di ingiunzione deve farsi riferimento al momento dell’emanazione del decreto ingiuntivo e non a quello di proposizione della domanda monitoria.

Ciò significa che è onere del ricorrente verificare se tra la data del deposito del ricorso e la data di emissione del decreto sia intervenuto il pagamento del dovuto da parte dell’ingiunto.

Solo successivamente si potrà procedere alla notifica del provvedimento monitorio, pena la responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 c.p.c. del creditore.

Ciò anche nel caso in cui, nel successivo giudizio di opposizione, il debitore stesso venga condannato, previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento degli interessi moratori per il ritardato pagamento (Cass. Civ., Sez. III, 15/04/2010 n. 9033).